Accesso al Fondo di Integrazione Salariale e impresa editoriale: legittima la (sola) comunicazione al “sindacato di mestiere”

ADAPT – Scuola di alta formazione sulle relazioni industriali e di lavoro

Per iscriverti al Bollettino ADAPT clicca qui

Per entrare nella Scuola di ADAPT e nel progetto Fabbrica dei talenti scrivi a: selezione@adapt.it

Bollettino ADAPT 27 marzo 2023, n. 12
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, con sentenza del 12 settembre 2022, n. 2557, ha accolto il ricorso presentato da una azienda editoriale per l’annullamento del provvedimento di reiezione con cui l’INPS di Palermo ha rigettato la domanda di accesso all’Assegno di Integrazione Salariale.
 
In particolare, l’Istituto ha ritenuto che l’impresa non avrebbe espletato la procedura di consultazione sindacale come previsto dalla normativa di riferimento, l’art. 14 del D.lgs. n. 148 del 2015 ed inoltre l’istanza presentata dalla ricorrente è, secondo l’INPS, carente della documentazione comprovante la trasmissione dell’informativa necessaria alle associazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale in merito alle cause di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro.
 
L’impresa ha così impugnato il provvedimento amministrativo dell’Istituto. Il ricorso si articola in un unico profilo di censura con cui viene contestata la violazione dell’art. 39 Cost. e dell’art. 14 del D.lgs. n. 148 del 2015, il quale prevede l’obbligo per il datore di lavoro – nei casi di riduzione o sospensione dell’attività produttiva che legittimano il ricorso agli ammortizzatori sociali – di comunicare preventivamente alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le cause di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro, l’entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati.
 
In particolare, l’impresa deduce che, nell’ambito dell’editoria, l’unico “sindacato di mestiere” presente è la Federazione Nazionale della Stampa Italiana.
 
Il ricorso viene, infatti, ritenuto dal TAR della Sicilia come fondato per una serie di considerazioni. Anzitutto, l’organo giudicante ritiene fondata la censura fatta dall’impresa ricorrente con la quale evidenziava come, nel settore dell’editoria, l’unica sigla sindacale presente fosse la Federazione Nazionale della Stampa Italiana (FNSI).
 
Inoltre, viene evidenziato come, già in precedenza il medesimo TAR avesse, in materia analoga, precisato che ai fini della comunicazione imposta dall’art. 14 del D.lgs. n. 148 del 2015 risulta sufficiente aver dato comunicazione preventiva al rappresentante sindacale unitario e all’articolazione territoriale dell’associazione che opera nello specifico settore, senza ulteriori comunicazioni ad altre sigle sindacali, essendo peraltro incontestato  nel caso di specie che l’unico sindacato che opera nel settore dell’editoria sia la FNSI.
 
Per tali motivazioni il TAR ha accolto il ricorso presentato dalla ricorrente e ha disposto l’annullamento del provvedimento impugnato, cioè il provvedimento di rigetto della richiesta di accesso all’Assegno di Integrazione Salariale per i dipendenti dell’impresa editoriale.
 
Giorgia Costa

ADAPT Junior Fellow

Accesso al Fondo di Integrazione Salariale e impresa editoriale: legittima la (sola) comunicazione al “sindacato di mestiere”