Come costruire tutele previdenziali nella temporaneità: il caso della somministrazione
| di Daniel Zanda
Le nuove regole introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 ridisegnano l’adesione alla previdenza complementare e spingono anche la contrattazione collettiva ad adeguarsi. L’accordo nel settore della somministrazione riforma il sistema contributivo, valorizza le scelte consapevoli dei lavoratori e rafforza il ruolo dell’educazione previdenziale, introducendo anche nuovi strumenti di sostegno durante le transizioni occupazionali.
Sono entrate in vigore dal 1° luglio 2026 le nuove disposizioni della Legge di Bilancio 2026, che, innovando il D.lgs. 252/2005, hanno profondamente riformato il meccanismo di adesione alla previdenza complementare.
Lo spirito della novella legislativa si colloca nella direzione di incoraggiare l’adesione al sistema della previdenza complementare, soprattutto dei lavoratori “nuovi assunti” dal 1° luglio 2026, ossia quei lavoratori assunti per la prima volta come subordinati da detta data.
Senza soffermarsi in questa sede sui dettagli dell’intervento legislativo, su cui molto è già stato scritto ed inevitabilmente si continuerà a farlo, visti anche i primi nodi applicativi che si stanno palesando, è invece utile approfondire come la contrattazione nel settore della somministrazione di lavoro abbia modificato il proprio assetto regolatorio in tema di previdenza complementare, adeguando la tutela previdenziale per le lavoratrici e i lavoratori assunti dalle agenzie di somministrazione.
Le parti sociali della somministrazione, nel corso degli anni, hanno deciso di incentivare economicamente l’adesione alla previdenza complementare, prevedendo che la contribuzione al fondo previdenziale di riferimento per i lavoratori del settore (fondo FonTe) venisse interamente posta a carico della bilateralità, contrattualmente convenuta, per un ammontare complessivo pari al 4%. Pertanto, il lavoratore, seppur con un contratto temporaneo, era titolare di un forte incentivo ad aderire alla previdenza complementare, perché con il solo versamento del suo TFR al fondo, la bilateralità del contratto collettivo corrispondeva un contributo aggiuntivo pari al 4% dell’imponibile retributivo.
Con l’introduzione dell’automatismo nell’adesione, il legislatore ha deciso di incentivare normativamente l’accesso alla previdenza complementare. Le parti sociali della somministrazione si sono pertanto trovate nella necessità di dover rivedere l’impianto contrattuale della previdenza complementare del settore, soprattutto perché il prevedibile (ed auspicabile) incremento delle adesioni derivanti dall’automatismo, mette a rischio la tenuta complessiva del sistema bilaterale. Per queste ragioni, lo scorso 30 giugno è stato sottoscritto l’accordo per la gestione della previdenza complementare, che modifica profondamente il quadro regolatorio preesistente.
Viene previsto che i lavoratori ai quali si applica l’automatismo dell’adesione alla previdenza complementare e che si iscrivono con la formula del silenzio assenso beneficino di un contributo complessivo pari al 2,10% ripartito in 1,55% a carico dell’agenzia per il lavoro e 0,55% a carico del lavoratore. L’intervento della bilateralità non viene annullato, ma è destinato esclusivamente per quei lavoratori che, invece, decidono di aderire esplicitamente (e quindi in modo consapevole e informato) alla previdenza complementare: per loro il contributo complessivo è pari al 3% integralmente a carico della bilateralità e quindi nulla verrà posto a loro carico, se non il versamento del solo TFR. In questo senso, il contributo del 3% annulla e sostituisce il trattamento ripartito tra lavoratore e agenzia del 2,10%.
Con questa scelta le parti sociali hanno voluto sostenere il valore dell’educazione previdenziale: se un lavoratore effettua una scelta consapevole attiva non solo ha uno “sconto” sul versamento del contributo a proprio carico, ma il valore complessivo della propria posizione è addirittura superiore.
Pertanto, emerge una sfida educativa sotto il profilo previdenziale nella scelta politica e sindacale che sottende l’intesa raggiunta, considerando che l’età media della popolazione del settore della somministrazione è di circa 37 anni! E questo conferma la giovane età (media) delle persone in somministrazione. Sono infatti i giovani coloro che più di altri devono concepire l’investimento nella previdenza complementare come fondamentale per il proprio futuro. Si tratta di una sfida culturale impegnativa, perché un lavoratore temporaneo ha l’urgenza di pensare al “qui e ora” e vede il futuro con incertezza, se non in grande lontananza rispetto a sé. Proporre un meccanismo che induce e rende conveniente per i lavoratori interessarsi compiutamente del proprio futuro pensionistico è un atto di responsabilità che le parti sociali hanno inteso assumere.
Infine, è stata consolidata anche un’ulteriore misura. I lavoratori che abbiano aderito alla previdenza complementare nel corso della propria missione lavorativa, una volta terminata, se decidono di attivare la politica attiva del settore denominata “diritto mirato a percorsi di ricollocazione” ovvero un insieme di iniziative propedeutiche alla propria ricollocazione, possono richiedere all’ente bilaterale Ebitemp un contributo una tantum di 400 euro, che verrà versato direttamente sulla propria posizione previdenziale presso FonTe. In questo modo si sostengono integralmente le transizioni occupazionali del settore: sia con una politica passiva (un sostegno al reddito di 1.000 euro una tantum), sia con una politica attiva per la propria ricollocazione e infine, appunto, con una politica previdenziale con un versamento di 400 euro in favore della propria previdenza complementare.
Trattandosi di una misura sperimentale, i cui effetti concreti dovranno essere verificati nel tempo, questa innovazione dovrà essere monitorata con attenzione, attraverso puntuali verifiche da attuarsi tra le parti sociali del settore.
Bollettino ADAPT 13 luglio 2026, n. 27
Segretario Generale FeLSA CISL
@daniel_zanda
Condividi su:
