Sciopero nella logistica: la Commissione applica la legge n. 146/1990 *
| di Giada Benincasa
La Commissione di garanzia sugli scioperi estende in concreto l’applicazione della legge n. 146/1990 alle attività logistiche funzionali all’approvvigionamento di beni essenziali. La decisione chiarisce che, quando la protesta incide sulla distribuzione di beni di prima necessità, il diritto di sciopero deve essere esercitato nel rispetto delle procedure e delle garanzie previste per i servizi pubblici essenziali, con importanti ricadute per imprese e organizzazioni sindacali.
La Commissione di garanzia sugli scioperi nei servizi pubblici essenziali torna a pronunciarsi sul rapporto tra conflitto collettivo e logistica, applicando in concreto l’orientamento espresso lo scorso marzo sull’assoggettamento alla legge n. 146/1990 delle attività logistiche funzionali all’approvvigionamento di beni essenziali.
Con la delibera n. 26/201, adottata nella seduta del 6 luglio 2026, l’Autorità ha valutato negativamente il comportamento delle Segreterie nazionale e provinciali di Pavia e Piacenza dei Si Cobas in relazione ai blocchi delle attività logistiche e di trasporto realizzati presso la filiale Marr Scapa di Marzano, in provincia di Pavia, nelle giornate del 22, 23 e 24 marzo 2026, nonché del 15 e 16 aprile 2026. La conseguenza è la sospensione, fino a concorrenza di 15mila euro, del pagamento da parte di Marr Service S.r.l. dei contributi sindacali e dei permessi dovuti alle strutture sindacali interessate.
Il caso nasce nell’ambito di una vertenza sindacale relativa alla filiera Marr e al Gruppo Cremonini. Secondo quanto ricostruito nel provvedimento, le iniziative di protesta si sono tradotte nel blocco fisico degli accessi carrabili al sito, con impedimento, totale o parziale, dell’ingresso e dell’uscita dei mezzi destinati alla movimentazione delle merci. L’azienda aveva segnalato che il sito di Marzano movimenta generi alimentari, anche deperibili, destinati anche a clienti che svolgono attività di ristorazione collettiva presso ospedali e scuole.
È questo il punto centrale della decisione. La Commissione richiama l’articolo 1, comma 2, lettera a), della legge n. 146/1990, che include tra i servizi pubblici essenziali l’approvvigionamento di energie, prodotti energetici, risorse naturali e beni di prima necessità. Muovendo dalla delibera di orientamento n. 26/88 dell’11 marzo 2026, l’Autorità ribadisce che il riferimento normativo all’“approvvigionamento”, e non al solo “trasporto”, consente di ricomprendere l’intero complesso delle attività organizzate per assicurare il flusso delle merci dall’origine alla consegna finale.
In questa prospettiva, la logistica non rileva soltanto come attività strumentale o accessoria al trasporto, ma come segmento funzionalmente integrato della catena di distribuzione dei beni essenziali. Ne deriva che le azioni di sciopero riguardanti la logistica strumentale al trasporto merci su gomma sono soggette alla legge n. 146/1990 quando incidono sulla movimentazione di beni la cui distribuzione costituisce servizio pubblico essenziale. In altre parole, l’applicazione della disciplina sui servizi pubblici essenziali non dipende più soltanto dalla destinazione dei beni a specifiche collettività protette, come ospedali, scuole o strutture assistenziali, ma dalla natura dei beni movimentati. Se si tratta di energie, prodotti energetici, risorse naturali o beni di prima necessità, la disciplina della legge n. 146/1990 può trovare applicazione anche nella fase logistica.
Non è decisiva, secondo l’Autorità, la circostanza che l’impresa movimentasse anche beni di altro tipo. La compresenza di flussi essenziali e non essenziali non consente di sottrarre l’azione collettiva alle regole della legge n. 146/1990, salvo il caso in cui le attività siano nettamente distinte e autonome sul piano strutturale e funzionale. Nel caso di Marzano, invece, la Commissione ha ritenuto che l’attività distributiva esercitata da Marr rientrasse a pieno titolo nell’ambito applicativo della legge, in quanto riferita anche a generi alimentari di prima necessità, deperibili e destinati alla ristorazione collettiva presso strutture sensibili.
Da qui le violazioni contestate: mancato esperimento delle procedure preventive di raffreddamento e conciliazione, mancato rispetto del termine di preavviso, mancata predeterminazione della durata dell’astensione e mancata garanzia delle prestazioni indispensabili. La Commissione richiama, in particolare, la clausola attuativa contenuta nel Ccnl merci e spedizioni del 1° marzo 1991, valutata idonea dall’Autorità, che impone di garantire, tra l’altro, il trasporto di medicinali e forniture per ospedali e case di cura e il trasporto di prodotti alimentari di prima necessità.
Il sindacato aveva contestato l’estensione della legge n. 146/1990 al settore della logistica, sostenendo che ciò comporterebbe una compressione eccessiva del diritto di sciopero in un comparto caratterizzato da forte conflittualità, esternalizzazioni e rilevanti problematiche di tutela del lavoro. Aveva inoltre richiamato la necessità di una interpretazione restrittiva dei servizi essenziali e lamentato l’assenza di una preventiva informazione aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire.
La Commissione respinge tali argomenti. Da un lato, ribadisce la legittimità della propria delibera di orientamento, valorizzando il dato letterale dell’articolo 1 della legge n. 146/1990. Dall’altro, afferma che l’applicazione della disciplina speciale discende dal fatto oggettivo che l’azione di sciopero si rivolga verso attività qualificabili come servizi pubblici essenziali. Spetta quindi ai soggetti proclamanti verificare se l’impresa nei cui confronti si intende agire svolga attività rientranti nel perimetro della legge.
La decisione segna un passaggio rilevante nella regolazione del conflitto nel settore della logistica. Il diritto di sciopero resta pienamente garantito, ma, quando l’astensione incide sull’approvvigionamento di beni di prima necessità, deve essere esercitato nel rispetto delle regole previste dalla legge n. 146/1990: preavviso, durata predeterminata, procedure di raffreddamento e prestazioni indispensabili. Il punto, dunque, non è escludere il conflitto dai siti logistici, ma ricondurlo entro un perimetro compatibile con la continuità dei servizi essenziali. Ne deriva un’indicazione operativa sia per le organizzazioni sindacali, chiamate a valutare la natura dei beni movimentati prima di proclamare o attuare iniziative di protesta, sia per le imprese, che devono rendere riconoscibili le attività essenziali e organizzare in modo trasparente i flussi interessati.
Bollettino ADAPT 13 luglio 2026, n. 27
Giada Benincasa
Vice-Presidente della Commissione di certificazione DEAL dell’Università di Modena e Reggio Emilia
@BenincasaGiada
*Articolo pubblicato anche su Il Sole 24 Ore con il titolo Diritto di sciopero limitato nella logistica che muove i beni essenziali su gomma. 10 luglio 2026
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