Licenziamento ritorsivo e condotta antisindacale: evidenze dalla sentenza del Tribunale di Genova del 16/12/2025
| di Antonio Tarzia
Un’impresa operante nel settore ambiente licenzia 16 lavoratrici impiegate in un appalto di servizi di pulizia perché avevano partecipato ad uno sciopero proclamato dalla FILCAMS Cgil, al quale avevano aderito anche la RSA interna e due dipendenti in malattia.
Il Tribunale di Genova, su ricorso ex art.28 L 300/1970 dell’OO.SS. predetta, dichiara il comportamento antisindacale e discriminatorio del datore di lavoro, riconoscendo la legittimità della “astensione collettiva dei lavoratori addetti al cantiere, motivata da esigenze di tipo economico” [punto 7 della sentenza].
Nella stessa decisione il Giudice afferma l’antisindacalità della condotta del datore di lavoro anche in relazione al mancato rinnovo del contratto a termine di due lavoratrici che avevano aderito allo sciopero, nonché in relazione al mancato pagamento delle trattenute sindacali di spettanza della OO.SS ricorrente.
Per meglio contestualizzare la vicenda, va precisato che l’impresa era affidataria di un appalto per i servizi di pulizia all’interno di una struttura turistica; che il datore di lavoro era inadempiente all’obbligo della puntuale corresponsione delle retribuzioni in pagamento nel mese di settembre; che a distanza di circa un mese dallo sciopero il contratto d’appalto era stato risolto dal Concedente “a seguito di gravi inadempimenti nell’esecuzione delle attività […] nonché delle irregolarità nella gestione del personale che hanno portato a scioperi e disfunzioni […] ed a richiesta di applicazioni di penali da parte della committenza, anche in ragione dei disagi determinati alla clientela […] nonostante i solleciti e comunicazioni precedenti “[punto 8.1 della sentenza].
La successione temporale dei fatti appare importante per collocare nella giusta prospettiva la vicenda giudiziaria le cui conclusioni, per inciso, appaiono in linea con la giurisprudenza prevalente e consolidata in materia.
Lo sciopero veniva proclamato dal Sindacato per il giorno 17 ottobre, con prosecuzione “ad oltranza” dal 18 ottobre in poi in caso di perdurante ritardo, da parte del datore di lavoro, nel pagamento delle retribuzioni arretrate.
Il precedente 15 ottobre, il datore di lavoro provvedeva ad “inserire le disposizioni di bonifico” per il pagamento delle retribuzioni non corrisposte [punto 4.1 della sentenza], all’evidente scopo di scongiurare l’astensione dal lavoro delle maestranze.
Con comunicazione del 16 ottobre il Sindacato chiedeva all’impresa che “vengano effettuati i bonifici” [pag.4 della sentenza], ricevendone [si presume] conferma dal datore di lavoro che, come detto, vi aveva già provveduto il giorno precedente.
Il 17 ottobre le lavoratrici entravano in sciopero che si protraeva fino alla giornata del 20, in cui ricevevano l’accredito delle retribuzioni arretrate sul proprio conto corrente. Le stesse tuttavia non venivano riammesse in servizio essendo state tutte raggiunte da altrettante contestazioni scritte con sospensione dal lavoro.
Il 14 novembre successivo, infine, la Concedente, per i motivi anzidetti, risolveva il contratto d’appalto del servizio di pulizie all’interno della struttura alberghiera, affidato all’impresa convenuta in giudizio.
La sentenza non precisa la data in cui sono stati eseguiti i licenziamenti, né dà conto delle giustificazioni rese dalle lavoratrici nel corso della procedura disciplinare. Appare tuttavia evidente che la cesura [o comunque il punto di rottura] che ha determinato la revoca del contratto d’appalto sia stata la mancata prestazione del servizio di pulizia dell’albergo per tre giorni consecutivi.
Altrettanto evidente appare che l’interruzione del rapporto fiduciario tra impresa e lavoratrici sia stata conseguente alla partecipazione allo sciopero di queste ultime nonostante il datore di lavoro avesse dichiarato al Sindacato di aver già provveduto al “bonifico” delle somme dovute”.
Su questo doppio piano inclinato si innesta la vicenda giudiziaria che ne è conseguita.
In merito alla quale va subito affermato che non trova legittimazione il licenziamento delle dipendenti che, aderendo allo sciopero, reclamavano semplicemente il proprio intangibile diritto a ricevere la retribuzione, nei tempi e nei modi previsti dal contratto collettivo. Ma che, tuttavia, ritenevano di non poter fare affidamento al solo “bonifico”, peraltro non “immediato”, che avrebbe potuto teoricamente riguardare solo una parte di quanto dovuto.
Né ha trovato accoglimento l’eccezione del “mancato preavviso” all’impresa in caso di sciopero, che la legge prevede solo per i servizi essenziali, disciplinati per legge, tra cui certamente non rientra la pulizia delle camere di un albergo.
A latere, va considerato che non costituisce comportamento antisindacale neppure la revoca del contratto di appalto da parte del concedente, atteso che l’interruzione del servizio, anche se dovuto allo sciopero delle maestranze, integra comunque l’ipotesi di grave inadempimento che ne legittima la risoluzione, e non un caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione. [Sul punto si richiama la recente sentenza n.155 del 2/9/2025 del Tribunale Lavoro di Ferrara].
Nel merito si osserva che il Giudice genovese non si è limitato a dichiarare “antisindacale” il comportamento datoriale e ad ordinarne la rimozione degli effetti. Lo stesso infatti ha disposto la reintegrazione del personale licenziato ritenendo nulli, in quanto discriminatori, i provvedimenti di espulsione adottati dall’impresa.
Nella sua motivazione il Tribunale ha così respinto l’eccezione di ultrapetizione sollevata dalla difesa, atteso che l’ordine di reintegrazione discende per legge dalla stessa dichiarazione di nullità degli atti espulsivi, e non è effetto di una decisione “ultra petitum” del Giudice adito.
Sulla legittimità dello sciopero si potrebbe tuttavia osservare che le storiche decisioni della Corte Costituzionale, richiamate dal Giudice in sentenza, [n.123/1962 e n.1/1974], indicano tra i motivi della sua illegittimità l’ipotesi in cui lo stesso incide sulla “capacità produttiva dell’impresa”. Allargando il concetto espresso dalla Corte, si potrebbe forse azzardare l’ipotesi che anche la perdita dell’unico appalto, quindi dell’occasione di lavoro, potrebbe ritenersi, in particolari casi, equiparabile alla perdita della capacità produttiva dell’impresa.
Un dubbio che invece emerge dalla lettura della sentenza riguarda la decisione del Giudice di collegare la rilevata discriminazione alla “nullità della contestazione disciplinare”. La contestazione infatti costituisce solo la fase iniziale del procedimento disciplinare, cui segue la difesa del lavoratore in cui lo stesso motiva e articolare le sue ragioni, compresa, se del caso, la pretesa discriminatoria del comportamento datoriale.
Che dunque si manifesta, ma non si realizza nella fase della contestazione, bensì col provvedimento definitivo di espulsione, assunto dal datore di lavoro dopo aver valutato le motivazioni della persona contestata.
Circostanza che, nella vicenda in esame, non emerge nei confronti delle due lavoratrici con contratto a termine, raggiunte anch’esse dalla contestazione ma non sanzionate col licenziamento, avendo il datore di lavoro ritenuto di non procedervi essendo il loro contratto in prossima scadenza.
Alle stesse, quindi, permane il diritto di precedenza alla riassunzione previsto dal contratto collettivo e dalla normativa legale di riferimento [d.lgs 81/2015], che trova limite nel solo caso di licenziamento per giusta causa, non assunto nei loro confronti.
Dal ché, l’eventuale richiesta risarcitoria per mancata riassunzione, ventilata dal Giudice in sentenza, dovrebbe fondarsi non tanto sulla nullità della contestazione, quanto sul mancato rispetto del diritto di precedenza, essendo state le due lavoratrici subito sostituite con altre, assunte anch’esse con contratto a termine.
Ulteriore aspetto che meriterebbe un approfondimento riguarda il licenziamento plurimo e contestuale, per giusta causa, di [ben] 16 dipendenti della stessa impresa. Che fa presumere che le stesse fossero dipendenti di un’impresa “sopra soglia”, cui si applica la procedura di licenziamento collettivo per GMO. Che nel caso specifico sarebbe stato verosimilmente motivato dalla revoca dell’appalto.
Infine, sul “mancato versamento delle quote relative alle deleghe sindacali” [punto 26 della sentenza], si osserva che l’antisindacalità del comportamento datoriale non si manifesta col “ritardato pagamento”, delle trattenute sindacali, quanto col “rifiuto di provvedervi”, ad esempio per mancato riconoscimento di un ristoro economico all’impresa tche deve provvedervi attraverso una doppia operazione contabile [trattenuta e versamento] senza alcun ristoro economico per i costi amministrativi da sostenere.
Situazione questa abbastanza ricorrente, e affrontata, ex multis, dalla recente decisione della Corte di Cassazione n. 22229/2024.
In conclusione, per quanto la decisione del Giudice genovese sia corretta sul piano giurisprudenziale, sarebbe stato forse utile, nel caso in esame, cercare soluzioni alternative al conflitto giudiziale, lasciando questa extrema ratio al solo caso in cui i tentativi di composizione bonaria della vertenza si fossero oggettivamente e infruttuosamente esauriti.
Infatti una temporanea sospensione dello sciopero, in attesa dell’effettivo accredito delle somme già [asseritamente] bonificate dal datore di lavoro, avrebbe forse evitato il precipitare del rapporto contrattuale tra impresa e concedente, consentendo la prosecuzione del rapporto di lavoro ed evitando le conseguenze che, inevitabilmente, potrebbero riflettersi sulle stesse lavoratrici reintegrate in un posto di lavoro che non esiste più.
Il sindacato, in una nota postuma riportata dalla stampa on line, afferma che la vicenda si colloca all’interno del “sistema degli appalti e subappalti a cascata al massimo ribasso, che troppo spesso genera condizioni di sfruttamento e illegalità”
Anche se sarebbe più corretto affermare che la vicenda si colloca all’interno di una guerra tra poveri: piccole imprese, consorzi, cooperative di lavoro e soci lavoratori, spesso accomunati dal medesimo infelice destino di accettare condizioni contrattuali inique per poter lavorare, difendendosi ogni giorno un presunto nemico o da invisibili avversari per far valere i propri diritti essenziali, come la retribuzione e la dignità del lavoro.
Bollettino ADAPT 23 febbraio 2026, n. 7
Avvocato
ADAPT Professional Fellow
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