L’obbligo di repêchage e il mutamento delle mansioni ex art. 2103 c.c.: scopi differenti e obblighi distinti per le parti coinvolte

Interventi ADAPT

| di Federico Fornaroli

Bollettino ADAPT 30 settembre 2025, n. 33

Con sentenza n. 19556 del 15/7/2025, la Suprema Corte di Cassazione è stata chiamata a dirimere una controversia concernente il corretto assolvimento dell’obbligo di c.d. repêchage, nell’ambito di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato al lavoratore interessato.
Tale caso ha tratto origine dal citato licenziamento, impugnato da un lavoratore dinanzi al Tribunale di Roma, il quale ha accolto il relativo ricorso in virtù del mancato adempimento al già menzionato obbligo. Segnatamente, il giudice di primo grado ha ritenuto che la proposta datoriale al lavoratore di essere adibito a mansioni inferiori non fosse osservante i dettami applicabili al repêchage.

La Corte d’Appello adita dalla società, in riforma alla decisione di prime cure, ha invece reputato che l’obbligo di repêchage fosse stato correttamente rispettato e, quindi, ha dichiarato la legittimità dell’occorso licenziamento.

L’argomentazione offerta dal giudice dell’Appello è fondata su (in sintesi): (i) l’incontrovertibilità della proposta datoriale al lavoratore di essere dedicato ad altre mansioni, ancorché inferiori; e, di contro, (ii) il netto rifiuto al riguardo formalizzato dal lavoratore, giacché, a suo dire, ciò avrebbe determinato “non solo il minor trattamento economico, ma la stessa dequalificazione”, con annessa disponibilità a valutare soltanto “ruoli di pari livello e pari retribuzione”.

Di talché, il lavoratore, risultando soccombente in Appello, ha promosso ricorso per Cassazione, allo scopo di ottenere una pronuncia tesa a definire se, nell’ambito di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il mutamento di mansioni unitamente alla riduzione della retribuzione corrente fosse coerente con la natura del repêchage e, così, adempiente di siffatto obbligo.
Gli Ermellini, sulle orme di quanto già espresso dalle Sezioni Unite con sentenza n. 7755/1998, hanno anzitutto fornito una succinta ma esaustiva panoramica esegetica in ordine all’anzidetto obbligo, ribadendo che esso deve intendersi quale tentativo di assegnare il dipendente, prima di formalizzare il licenziamento allo stesso, a mansioni non solo equivalenti, ma anche inferiori”, compatibilmente con la professionalità già acquisita dal medesimo, escludendo ogni dovere di riqualificazione o formazione ex novo in capo al datore di lavoro (in senso conforme, ex multis, Cass. Civ., Sez. Lav., nn. 17036/2024 e 10627/2024).

Di conseguenza, i giudici di legittimità hanno respinto il ricorso del lavoratore, stante il corretto assolvimento dell’obbligo di repêchage da parte della società.

Nel dettaglio, la Suprema Corte di cassazione (e in questo consiste la principale peculiarità della sentenza di cui trattasi) ha formulato una breve disamina circa i contrapposti interessi fra datore e lavoratore, nel cui alveo opera tipicamente l’obbligo.

Difatti, se è vero che l’art. 2103 c.c. (come novellato nel 2015) impedisce il demansionamento e lo rilega a determinate specifiche ipotesi, è parimenti inevitabile considerare che, nell’ambito di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, diviene necessario includere una serie di elementi di differente e preminente natura, quale “quello del dipendente alla conservazione del posto di lavoro, rispetto al quale, in ragione della logica del male minore”, diventa “possibile sacrificare sia la professionalità acquisita, sia la retribuzione in godimento”.

Conseguentemente, in tale circostanza, i presidi e le garanzie dell’art. 2103 c.c. non possono trovare applicazione. Infatti, queste ultime sono tutele che attengono alla protezione del lavoratore di fronte all’esercizio del potere datoriale unilaterale rispondente all’interesse del medesimo e afferente ai compiti espletati dal dipendente; atteso che l’art. 2103 permette al datore stesso di assegnare il lavoratore a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purché rientranti nella medesima categoria legale, in presenza di mutati assetti organizzativi aziendali che incidano sulla posizione del lavoratore e senza pregiudicarne la professionalità acquisita.

In questo caso, dunque, l’eventuale rigetto del lavoratore alla proposta della società di svolgere mansioni inferiori con inerente riduzione retributiva comporterà la legittimità del successivo licenziamento, essendo ciò indiretta manifestazione della non volontà del lavoratore stesso di conservare il proprio posto di lavoro. Ecco che allora, nella fattispecie, la condotta “ostativa” del dipendente all’adibizione a mansioni inferiori, quale misura alternativa e rimediale al licenziamento, ha implicato e giustificato la legittimità del connesso licenziamento.

Tanto premesso, è necessario specificare come la pronuncia in oggetto presti comunque il fianco a talune criticità interpretative.

Segnatamente, il principio che mutua da tale sentenza sembra positivamente favorire la legittimità della riduzione della retribuzione quale logico corollario all’adibizione a mansioni inferiori derivanti dal corretto esercizio dell’obbligo di repêchage. Del pari, però, quanto sopra appare voler prendere le distanze dalla disciplina codicistica già esistente di cui all’art. 2103 c.c., sia con riferimento al comma 2 che al comma 6 di quest’ultimo, andando forse a produrre una sorta di “tertium genus” non meglio definito. Di conseguenza, sembra venirne che l’osservanza del datore di lavoro del menzionato obbligo sia ancorata a un dettame  giurisprudenziale e non anche legislativo, giacché la pietra angolare del ragionamento dei Supremi giudici muove i propri passi dalla sentenza del 1998 e non, come indicato, dall’art. 2103 c.c.

Peraltro, sul punto, risulta opportuno sottolineare come sarebbe forse apparso maggiormente pratico, soprattutto per gli operatori del diritto, ricondurre l’adempimento dell’obbligo in parola all’art. 2103, co. 6 c.c., che già ammette il demansionamento e la correlata riduzione della retribuzione, qualora vi sia l’interesse del lavoratore alla conservazione dell’occupazione, sebbene ciò debba avvenire secondo le formalità e i canoni dell’accordo sottoscritto innanzi alle sedi di cui all’art. 2113 c.c.

Pertanto, seppur apprezzabile, il tentativo della Suprema Corte di Cassazione di armonizzare la regolamentazione dell’obbligo di repêchage – anche rispetto alle altre misure apparentemente similari stabilite dal nostro ordinamento – risulta essere ancora lontano da una piena e compiuta sistematizzazione della materia qui tratteggiata. Probabilmente, un chiaro intervento legislativo in merito potrebbe aiutare gli addetti ai lavori (comprese le aziende), vista l’importanza del tema in questione.

Federico Fornaroli

ADAPT Professional Fellow