Tribunale di Trani, sentenza 29 aprile 2026 – Nel contratto di lavoro subordinato, l’obbligazione assunta dal lavoratore configura un’obbligazione di mezzi (esplicazione delle proprie energie nei modi e nei tempi stabiliti) e non di risultato. Ne consegue che il datore di lavoro il quale intenda sanzionare disciplinarmente il lavoratore per insufficienza della prestazione (c.d. scarso rendimento) è gravato dall’onere di provare un colpevole inadempimento degli obblighi contrattuali e di diligenza, non potendosi limitare al mero rilievo statistico del mancato raggiungimento del risultato atteso o della media aziendale

Archivio

| Tribunale di Trani