Tribunale di Milano, sentenza 6 maggio 2026, n. 14812 – Qualora la società si limiti all’attività di mera riscossione dei canoni di un immobile locato (attività di mero godimento), essa non configura di norma un’attività d’impresa commerciale, con la conseguenza che – in difetto di prova contraria da parte dell’INPS sull’apporto ispettivo e operativo del socio – la pretesa contributiva verso il fondo della gestione commercianti deve ritenersi illegittima

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