Tribunale di Milano, sentenza 16 ottobre 2025 – In tema di malattia professionale (nella specie, polmonite da legionella contratta nell’ambiente di lavoro), sussiste la responsabilità contrattuale del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. per violazione dell’obbligo di sicurezza, qualora sia accertato, con un grado di probabilità del “più probabile che non”, il nesso causale tra l’infezione e l’ambiente di lavoro, anche in presenza di fattori preesistenti del lavoratore
| Tribunale di Milano
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