Tribunale di Milano, sentenza 15 giugno 2026 – In tema di patto di prova apposto al contratto di lavoro subordinato, l’indicazione delle mansioni – specie ove si tratti di prestazioni di natura intellettuale o manageriale – non richiede una descrizione di dettaglio, essendo sufficiente che l’oggetto della prova sia determinabile sia alla luce del testo negoziale, sia in base alla comune intenzione delle parti desumibile dal complesso delle trattative e delle comunicazioni precontrattuali (quali l’annuncio di selezione pubblicato sul social network Linkedin)

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