Tribunale di Milano, sentenza 10 marzo 2026 – Nel contratto di collaborazione coordinata e continuativa stipulato ai sensi dell’art. 409 c.p.c., la facoltà di recesso anticipato con effetto immediato esercitata dal committente richiede la sussistenza di una giusta causa. L’onere di provare i fatti costitutivi della giusta causa adotta a fondamento del recesso grava sul committente, in assenza del quale quest’ultimo deve risarcire il collaboratore

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