Tribunale di Milano, ordinanza 21 aprile 2026 – Nell’ambito di un cambio-appalto avente ad oggetto i servizi di magazzinaggio, movimentazione e confezionamento, se non viene fornita prova della discontinuità tra la precedente e la subentrante organizzazione del lavoro, si configura una cessione di ramo di azienda con applicazione dell’art. 2112 cod. civ.

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