Tribunale di Milano, ordinanza 2 aprile 2026 – Requisito essenziale per la validità dell’impegno a limitare la propria attività dopo la cessazione del rapporto, attraverso la stipulazione di un patto di non concorrenza, è la determinatezza o almeno la determinabilità dei limiti di luogo, i quali devono risultare chiari e precisi fin dal momento della conclusione del contratto, al fine di consentire la corretta formazione del consenso del lavoratore. Risulta, pertanto, indeterminabile la clausola c.d. di “remotizzazione” che estende il divieto non solo al luogo di esecuzione fisica della prestazione, ma anche a qualsiasi luogo dal quale il lavoratore possa produrre “in tutto o in parte” i propri effetti nelle aree geografiche individuate
| Tribunale di Milano
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