Tribunale di Cosenza, sentenza 1° luglio 2026 – È legittimo l’impiego da parte del datore di lavoro di un applicativo informatico per la timbratura da remoto (nella specie, “Time Relax”) che registri le coordinate geografiche del dipendente in lavoro agile al solo ed esclusivo momento della vidimazione dell’orario di ingresso e di uscita o in occasione di controlli ispettivi a campione previo avviso. Tale strumento non integra un monitoraggio continuo, massivo e indiscriminato dell’attività lavorativa vietato dall’art. 4, comma 1, L. n. 300/1970, bensì un controllo incidentale sulla presenza, qualora sia stato introdotto previo accordo con le rappresentanze sindacali, inserito nei regolamenti dell’Ente e procedimentalizzato con adeguata e preventiva informazione resa al lavoratore
| Tribunale di Cosenza
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