TAR Puglia, sentenza 5 novembre 2025, n. 1461 – Nel giudizio di equivalenza economica tra CCNL, devono essere considerate solo le componenti fisse ed automatiche della retribuzione. Resta escluso, pertanto, il superminimo quale voce accessoria e rimessa alla libera negoziazione delle parti, la cui promessa futura non assicura la stabilità retributiva richiesta dall’art. 11 del d.lgs. n. 36/2023

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