TAR Puglia, sentenza 18 giugno 2026, n. 762 – Il rifiuto opposto da un candidato idoneo alla proposta di assunzione a tempo parziale, a fronte di una procedura concorsuale bandita per un posto a tempo pieno e indeterminato, configura un giustificato motivo e non legittima l’esclusione o la decadenza dalla graduatoria di merito. Ai sensi dell’articolo 17, comma 3, del d.P.R. numero 487 del 1994, la sanzione della decadenza si applica esclusivamente alla mancata presa di servizio, senza giustificato motivo, per un posto che presenti le medesime caratteristiche giuridiche ed economiche di quello originariamente bandito

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