TAR Lazio, sentenza 18 giugno 2025, n. 12007 – Il superminimo non rientra tra gli elementi fissi della retribuzione rilevanti ai fini dell’equivalenza economica tra CCNL, trattandosi di voce variabile e correlata a valutazioni individuali, mentre la parità retributiva deve essere verificata esclusivamente sulla base dei minimi tabellari e delle componenti automatiche previste dai contratti collettivi

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