Staff leasing e precarietà: il Tribunale di Brescia esclude l’applicazione dei limiti temporali della somministrazione a termine
| di Federico Ubertis
Le recenti pronunce del Tribunale di Brescia rilanciano il dibattito sullo staff leasing, escludendo l’applicazione dei limiti previsti per la somministrazione a termine e valorizzandone la natura di rapporto stabile. Una lettura che richiama l’attenzione sulle peculiarità dell’istituto e sulle sue tutele, mentre si attende la decisione della Corte di Giustizia UE sulla compatibilità della disciplina italiana con il diritto europeo.
La sentenza del Tribunale di Brescia n. 419 dell’11 marzo 2026 ha già suscitato qualche autorevole commento, destando un interesse del tutto giustificato: il Giudice del lavoro ha affermato con chiarezza che all’istituto della somministrazione a tempo indeterminato (c.d. staff leasing) “non potrà giammai essere applicata la peculiare disciplina stabilita dall’art. 19 D. Lgs. cit. per le somministrazioni a tempo determinato che presiede all’importante obiettivo di evitare la precarizzazione del lavoratore”.
La ratio di tale decisione — che si inserisce nell’orientamento giurisprudenziale inaugurato dal Tribunale di Bari con la sentenza del 17 settembre 2025, n. 3213 — è di immediata comprensione: non si verte in una fattispecie di lavoro precario quando il lavoratore è titolare di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con l’Agenzia di somministrazione. Tale contratto, infatti, gli garantisce una serie di tutele significative, sia di fonte legale sia contrattuale: basti pensare al diritto a percepire l’indennità di disponibilità, una volta cessato lo staff leasing presso l’impresa utilizzatrice, in attesa di successive offerte di lavoro.
Il medesimo principio è stato ribadito esattamente un mese più tardi da un secondo Giudice del lavoro dello stesso Tribunale di Brescia, con sentenza dell’11 aprile 2026, secondo cui: “Si tratta quindi di lavoratori che non possono certo considerarsi precari, essendo titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato che li tutela espressamente anche nel caso in cui vengano meno le richieste da parte delle imprese utilizzatrici, ponendo a carico della datrice di lavoro l’obbligo di mantenere comunque il posto di lavoro per un ben determinato periodo e di riconoscere una retribuzione seppur inferiore”.
La questione, come è noto, è assai dibattuta in giurisprudenza. Non è un caso che siano attualmente pendenti ben tre cause di rinvio pregiudiziale innanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, volte a chiarire se l’istituto dello staff leasing sia compatibile con il diritto dell’Unione, e segnatamente con la Direttiva 2008/104/CE relativa al lavoro tramite agenzia interinale (si tratta dei rinvii pregiudiziali disposti rispettivamente, in ordine cronologico, da: Trib. Reggio Emilia, 7 novembre 2024; Trib. Milano, 14 gennaio 2025; Trib. Modena, 27 agosto 2025).
Non è questa la sede per entrare nel merito del dibattito sulla compatibilità della normativa italiana con l’ordinamento europeo. Tuttavia, resta il merito delle pronunce bresciane di aver rimesso al centro del ragionamento giuridico un dato strutturale ineludibile: le regole previste per la somministrazione a tempo determinato — o, più nello specifico, quelle relative ai limiti temporali stabiliti per i contratti a termine — non possono essere trasposte sic et simpliciter alla somministrazione a tempo indeterminato, la quale si fonda su una fattispecie contrattuale ontologicamente diversa.
A mio modesto avviso, si tratta di un aspetto fondamentale, che non può essere sottovalutato. Il rischio, in caso contrario, sarebbe quello di determinare la sostanziale soppressione dell’istituto stesso dello staff leasing: un istituto che — come ha recentemente sottolineato anche la Felsa CISL nazionale — costituisce “uno strumento originale, tutelato e particolarmente utile per il mercato del lavoro italiano”, da migliorare eventualmente, ma certamente non da eliminare (https://felsa.cisl.it/staff-leasing-un-istituto-da-migliorare-ma-non-da-eliminare/).
In conclusione, le pronunce in esame si segnalano per aver correttamente valorizzato la specificità dello staff leasing rispetto alle altre forme di lavoro flessibile, evitando assimilazioni concettuali che — oltre a non trovare fondamento nel dato normativo — rischiano di produrre conseguenze pratiche distorsive.
In ogni caso, l’ultima parola spetterà alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, chiamata a pronunciarsi sui rinvii pregiudiziali pendenti. Quindi, come si usa dire in questi casi: stay tuned!
Bollettino ADAPT 15 giugno 2026, n. 23
ADAPT Professional Fellow
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