Reddito di cittadinanza: una prima lettura*

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Bollettino ADAPT 18 febbraio 2019, n. 7

 

Il Decreto-Legge 28 gennaio 2019, n. 4, pubblicato in Gazzetta ufficiale lo stesso 28 gennaio 2019, disciplina al capo I il reddito di cittadinanza. Si tratta di una misura di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale, subordinata a diversi requisiti soggettivi del richiedente oltre a condizioni reddituali e patrimoniali del nucleo familiare. L’erogazione è inoltre condizionata alla partecipazione del beneficiario a percorsi personalizzati volti e all’inclusione sociale, nonché a misure di politica attiva del lavoro, dirette alla sua attivazione nella prospettiva di un reinserimento nel mercato del lavoro.

 

Istituzione del reddito di cittadinanza

 

L’articolo 1 del DL n. 4/2019 istituisce, a partire dal mese di aprile 2019, il reddito di cittadinanza (di seguito Rdc), descritto come una misura di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale.

Innanzitutto, preme sottolineare che la misura in esame non può definirsi tecnicamente un reddito di cittadinanza. Infatti, con tale termine si intende una prestazione assistenziale universale ed incondizionata, basata sulla cittadinanza[1], anche riconducibile al concetto più ampio di reddito di base (basic income) nel senso di un trasferimento monetario periodico erogato a tutti in modo incondizionato, su base individuale, senza prova dei mezzi[2].

 

Più correttamente il Rdc come disciplinato dal DL in commento è inquadrabile tra le misure definite come reddito minimo garantito, nel senso di un sussidio sociale la cui erogazione è subordinata a diverse condizioni soggettive, in particolare la situazione di indigenza, e generalmente a forme di condizionalità consistenti nella ricerca attiva di un lavoro, nella disponibilità ad accettarlo oppure a svolgere attività utili alla comunità. Tali caratteristiche, infatti, ricorrono tutte nel Rdc italiano. Peraltro, a sostegno di quanto argomentato, la stessa relazione tecnica descrive la misura come un reddito minimo garantito[3].

 

Altro aspetto che meriterebbe una riflessione approfondita è la definizione del Rdc come una misura di politica attiva del lavoro. Tale espressione compare soltanto nella versione definitiva del provvedimento, mentre nelle versioni precedenti è sempre stata indicata come «misura unica di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale». Quindi da politica sociale di contrato alla povertà e all’esclusione sociale, pare divenuta una misura di politica attiva del lavoro. Questo lascia quanto meno qualche dubbio e perplessità, poiché evidentemente le finalità di queste due tipologie di politiche sono differenti, anche se in parte contigue. In questo ambito, ci si limita a sottolineare che quanto meno la misura del Rdc ha due componenti, una consistente in una politica sociale di contrasto alla povertà e all’inclusione (la prestazione economica) e una seconda consistente in interventi di politica attiva per il lavoro, che ne definiscono la condizionalità.

Accanto al Rdc, è poi istituita una Pensione di cittadinanza, misura di contrasto alla povertà delle persone anziane, destinata ai nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti con almeno 67 anni di età.

 

Destinatari, requisiti ed esclusioni

 

Sono destinatari del Rdc non singole persone, ma nuclei familiari che soddisfino diversi requisiti e condizioni reddituali e patrimoniali che ne certifichino l’indigenza, oltre a requisiti soggettivi che deve avere il componente del nucleo familiare che richieda il Rdc (si veda in dettaglio la tabella 1).

 

Tabella 1

Destinatari
Nuclei familiari dove i componenti siano in possesso cumulativamente dei requisiti stabiliti
Requisiti
Posseduti al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio
Requisiti soggettivi relativi a cittadinanza, residenza e soggiorno
Chi
Componente richiedente
Quali
1) In alternativa:
– cittadinanza italiana o di Paese Membro dell’UE del componente richiedente
oppure
– cittadinanza di un Paese terzo con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
oppure
– diritto di soggiorno o diritto di soggiorno permanente di un familiare del richiedente
2) residenza in Italia per almeno 10 anni, di cui ultimi 2 in modo continuativo
Requisiti reddituali e patrimoniali
Chi
Nucleo familiare
Quali
1) ISEE inferiore a 9.360 euro;
2) patrimonio immobiliare (esclusa casa di abitazione) non superiore a 30.000 euro;
3) patrimonio mobiliare non superiore a 6.000 euro + 2.000 euro per ogni ulteriore componente il nucleo familiare,
Massimali
10.000 euro + 1.000 euro per ogni figlio successivo al secondo
+ 5.000 euro per ogni componente con disabilità
4) reddito familiare
– inferiore a 6.000 euro annui moltiplicato per il parametro di equivalenza (tabella 2)
– inferiore a 7.560 euro per la Pensione di cittadinanza
– inferiore a 9.360 euro in caso di residenza in abitazione in locazione
Requisiti relativi godimento di beni durevoli
Chi
Ciascun componente il nucleo familiare
Quali
non deve essere intestatario o avere piena disponibilità di:
1) autoveicoli immatricolati la prima volta nei 6 mesi antecedenti la richiesta oppure autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima
volta nei 2 anni antecedenti la richiesta (esclusi auto- o motoveicoli per persone con disabilità)
2) navi e imbarcazioni da diporto

Vengono anche individuate alcune esclusioni specifiche, che dipendono da comportamenti della persona o dalla sua condizione. In particolare, l’articolo 2 al comma 3 esclude l’accesso al RdC per i nuclei familiari con componenti disoccupati a causa di dimissioni volontarie, fatte salve le dimissioni per giusta causa. Tuttavia, tale esclusione è limitata ai 12 mesi successivi alla data delle dimissioni. Pertanto, possono essere destinatari di RdC i nuclei familiari i cui componenti siano disoccupati a seguito di dimissioni avvenute più di un anno prima della richiesta della misura.

Nel caso, invece, di componenti il nucleo familiare beneficiario che siano detenuti oppure ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o comunque di una amministrazione pubblica (in sostanza già a carico dell’attore pubblico), tali persone non sono computate nel nucleo familiare ai fini della determinazione dell’importo del RdC (art. 3, 13).

 

Tabella 2

Parametri della scala di equivalenza
Componenti
Parametro
1° componente il nucleo familiare
1
Ogni ulteriore componente maggiorenne
0,4
Ogni ulteriore componente minorenne
0,2
Valore massimo complessivo
2,1

Variazione dei requisiti

 

I requisiti appena esaminati, come già anticipato, devono sussistere per tutta la durata della fruizione del reddito di cittadinanza. Ne consegue che qualsiasi modifica della situazione reddituale, patrimoniale o familiare, tale da incidere sulle condizioni fondanti il diritto al beneficio, va comunicata tempestivamente all’INPS. Nel dettaglio, la comunicazione deve pervenire entro 15 giorni nel caso di variazioni patrimoniali, entro 30 giorni nel caso di variazioni reddituali.

 

Compatibilità con la NASpI

 

Il DL n. 4/2019 stabilisce la compatibilità del Rdc con la NASpI o altro strumento di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria, ammettendone anche la cumulabilità, quando comunque ricorrano le condizioni per l’accesso al Rdc e computando tali importi percepiti ai fini ISEE per la verifica dei requisiti di accesso al Rdc. Questo significa che un nucleo familiare destinatario di Rdc può avere tra i suoi componenti uno o più disoccupati percettori di NASpI, se, nonostante il godimento di tale beneficio, ricorrono i requisiti per l’accesso al Rdc.

 

Ammontare del RdC e trattamento fiscale

 

Per la definizione dell’ammontare del Rdc, concorrono due elementi: uno ad integrazione del reddito e uno eventualmente aggiuntivo per i nuclei familiari residenti in una abitazione in affitto (art. 3, c. 1). La prima componente può arrivare fino ad un importo di 6.000 euro annui, 500 euro mensili, da moltiplicare per il parametro della scala di equivalenza, che tiene conto della composizione del nucleo familiare e dell’età dei suoi membri (tabella 2).

La seconda componente è erogata nella misura dell’importo del canone annuo previsto nel contratto in locazione, come dichiarato a fini ISEE, fino ad un massimo di 3.360 euro annui, 280 euro mensili. Tuttavia, anche nell’ ipotesi di una casa di proprietà (art. 3, c. 3), se gravata da un mutuo, viene concessa una integrazione pari alla rata mensile del mutuo, per un massimo di 1.800 euro annui (150 euro mensili).

 

Tabella 3

Importo del Rdc
Componente
Imposto annuale
Importo mensile
Integrazione del reddito
Max 6.000 euro
Max 500 euro
Contributo per affitto
Max 3.360 euro
Max 280 euro
Contributo per mutuo
Max 1.800 euro
Rata mensile del mutuo, fino a 150 euro
Pensione di cittadinanza
Integrazione del reddito
Max 7.560 euro
Max 630 euro
Contributo per affitto
Max 1.800 euro
Max 150 euro
Contributo per mutuo
Max 1.800 euro
Rata mensile del mutuo, fino a 150 euro
Massimale totale
9.360 euro
780 euro
Minimale
480 euro

Nel caso della Pensione di cittadinanza, la componente di integrazione può raggiungere i 7.560 euro annui (630 euro mensili), mentre il contributo per l’affitto è erogato per un massimo di 1.800 euro annui (150 euro mensili), al pari di eventuale contributo per il mutuo.

Il beneficio ha la natura di integrazione, pertanto l’importo massimo potrà essere percepito soltanto da chi non ha nessun reddito. Complessivamente, gli importi erogati non possono superare il limite di 9.360 euro annui, moltiplicato per il parametro applicabile della scala di equivalenza e ridotto del reddito familiare. Viceversa, il beneficio non può essere inferiore a 480 euro annui.

Inoltre, essi sono da considerare netti, in quanto non sono soggetti ad IRPEF (art. 3, c. 4), come prescritto per i sussidi erogati a titolo assistenziale dallo Stato o da altri enti pubblici (DPR n. 601/1973, art. 34, terzo comma)

 

Esempi di nuclei familiari

Fonte: Slide di presentazione del Governo

 

A ulteriore supporto della condizione di indigenza dei nuclei familiari destinatari di Rdc, viene concessa anche l’applicazione delle agevolazioni relative alle tariffe elettriche previste per le famiglie economicamente svantaggiate (art. 1, c. 375, l. n. 266/2005) e quelle relative alla fornitura di gas naturale (art. 3, c. 9, dl. n. 185/2008).

 

Presentazione della domanda

 

Il primo step per l’ottenimento del Rdc è la sua richiesta. Essa deve essere presentata a Poste Italiane, in quanto gestore del servizio integrato di gestione delle carte acquisti, su modulo predisposto dall’INPS, dopo il quinto giorno di ciascun mese. La richiesta può essere presentata anche in modalità telematica. In alternativa, è possibile presentare domanda presso i CAF, che siano però convenzionati con l’INPS a tal fine (art. 5, c.1).

Anche se la domanda deve essere presentata a Poste Italiane, perché coinvolto poi nella gestione dell’erogazione attraverso la carta, è, tuttavia, l’INPS competente per il riconoscimento del beneficio, verificata la sussistenza dei requisiti (art. 5, c. 3). A tal fine, Poste Italiane deve trasmettere all’INPS, entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta, le informazioni contenute nella domanda del Rdc (art. 5, c. 1). A sua volta l’INPS ha un termine di 5 giorni lavorativi per la verifica dei requisiti per l’ottenimento del Rdc. L’effettivo riconoscimento del beneficio è tuttavia previsto entro la fine del mese successivo alla trasmissione della domanda all’Istituto (art. 5, c. 3).

La verifica da parte dell’INPS dei requisiti dovrebbe essere supportata dalla possibilità di acquisire da altre amministrazioni pubbliche i dati necessari. Qualche difficoltà e rallentamento potrebbe essere determinato per esempio dalla necessità dell’intervento dei Comuni per la verifica dei requisiti di residenza e di soggiorno, in attesa del completamento dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (art. 5, c. 4).

Anche dalla sola descrizione, pare evidente la (almeno apparente) complessità della procedura che si caratterizza per diversi passaggi e vede coinvolti diversi soggetti che devono intervenire e coordinarsi nella stessa.

 

Grafico 1. Procedura per la concessione

 

 

Decorrenza della prestazione e durata

Il Rdc decorre dal mese successivo a quello della richiesta (art. 3, c. 5). La sua durata è prevista per il tempo in cui sussistono i requisiti, fino ad un periodo continuativo massimo di 18 mesi.

In caso di interruzione, il Rdc può essere richiesto nuovamente per una durata corrispondente al periodo residuo non goduto. Nell’ipotesi invece di nuova richiesta decorso un anno dall’interruzione per maggior reddito da nuovo lavoro, la richiesta viene considerata quale prima richiesta (art. 13, c. 14).

Nel caso, invece, del godimento continuativo per 18 mesi del beneficio, è possibile presentare nuova richiesta del RdC soltanto a seguito di un periodo di sospensione dell’erogazione di un mese. Nel caso delle Pensione di cittadinanza, non è prevista sospensione.

 

Erogazione e fruizione

 

La prestazione viene erogata mensilmente per un importo pari a un dodicesimo del valore annuale (art. 3, c. 5), attraverso la «Carta Rdc» (art. 5, c. 6), emessa da Poste Italiane (nell’ambito del servizio di emissione della carta acquisti).

La carta non è solo abilitata agli acquisti, ma anche al prelievo di contanti entro il limite di 100 euro per un singolo individuo, moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza, oltre che bonifici mensili al locatore della casa o al concedente il mutuo, nel caso di erogazioni di questa tipologia di contributi. Non sarà però possibile l’utilizzo per giochi con vincite in denaro (art. 5, c. 6).

Inoltre, si prevedono regole stringenti anche per la sua fruizione. Poiché si ipotizza che i beneficiari siano indigenti e necessitino di tale misure per garantirsi uno standard di vita sufficiente, si ritiene, allora, che la misura debba essere di norma spesa entro il mese successivo a quello di erogazione. Nel caso di residuo, esso verrà decurtato dalla mensilità successiva a quella non completamente utilizzata. La decurtazione, tuttavia, non potrà superare il 20 per cento dell’importo mensile erogato (art. 3, c. 15).

 

Compatibilità della prestazione con un nuovo rapporto di lavoro e cumulabilità con il relativo reddito

 

Se durante la fruizione del Rdc uno o più componenti del nucleo familiare iniziano una attività lavorativa subordinata, il reddito derivante viene computato per l’80 per cento per la determinazione dell’importo del beneficio a decorrere dal mese successivo all’intervenuta modifica dello status occupazionale, in attesa che il maggior reddito venga computato nell’ISEE (art. 3, c. 8). Questo è, peraltro, ciò che accade per esempio anche per la NASpI.

Nel caso, invece, di una attività di lavoro autonoma o di impresa individuale, il relativo reddito (calcolato secondo il principio di cassa, come differenza tra ricavi e spese) deve essere comunicato entro il quindicesimo giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell’anno. L’importo del Rdc non subisce variazione per le prime due mensilità successive a quella di inizio della nuova attività autonoma. Successivamente, il beneficio è aggiornato ogni trimestre, in base al reddito del trimestre precedente (art. 3, c. 9).

In entrambi i casi, l’inizio del nuovo lavoro deve essere comunicato all’INPS, entro un mese dall’inizio della nuova attività lavorativa, pena la decadenza dal RdC.

 

Condizionalità

 

Il godimento della prestazione è subordinato a forme di condizionalità consistenti nell’attivazione del beneficiario verso un suo inserimento nel mercato del lavoro e l’inclusione sociale attraverso percorsi formativi di riqualificazione, il completamento degli studi, attività utili alla comunità, fino all’accettazione di un lavoro.

Innanzitutto, ogni componente maggiorenne del nucleo familiare beneficiario del Rdc (non occupato e non frequentante un regolare corso di studi o di formazione) deve rendere la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (art. 4, c. 1). Lo può fare, entro 30 giorni dal riconoscimento del beneficio, presso un centro per l’impiego (anche in occasione del primo incontro a seguito di convocazione) oppure per via telematica (anche per il tramite degli istituti di patronato convenzionati) (art. 4, c. 4).

Dall’obbligo di prestare la dichiarazione di immediata disponibilità sono invece esclusi i destinatari di pensione o persone con almeno 65 anni oppure destinatari di Pensione di cittadinanza, oltre a eventuali componenti disabili del nucleo familiare. Sono ugualmente esonerati i componenti del nucleo familiari con carichi di cura (minori di tre anni, disabili, non autosufficienza).

 

Entro 30 giorni dal riconoscimento del beneficio, il centro per l’impiego convoca il richiedente che appartenga a un nucleo familiare con almeno un componente che presenti almeno uno dei seguenti requisiti: a) assenza di occupazione da non più di 2 anni, b) età inferiore a 26 anni, c) beneficiari di NASpI o di altro sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria o averlo terminato da non più di un anno. Nel caso il richiedente sia esonerato dagli obblighi, viene individuato altro componente che possa assolvere agli obblighi della condizionalità.

I componenti del nucleo familiare che non siano esclusi dagli obblighi stipulano presso il centro per l’impiego o servizio accreditato un patto per il lavoro, ossia un patto di servizio personalizzato che dovrebbe definire le attività che il beneficiario deve intraprendere per il proprio reinserimento nel mercato del lavoro. Nel dettaglio sono definite una serie di obblighi e impegni ai quali i beneficiari sono tenuti (v. tabella 4)

 

Tabella 4

Obblighi del beneficiario
–          collaborare con l’operatore alla redazione del suo bilancio delle competenze
–          registrarsi nella costituenda piattaforma digitale
–          consultare quotidianamente la piattaforma per la ricerca del lavoro
–          svolgere ricerca attiva del lavoro, secondo quanto definito nel Patto per il lavoro
–          accettare corsi di formazione o riqualificazione professionale, oppure per l’auto-imprenditorialità
–          svolgere colloqui psicoattitudinali e selezione volte all’assunzione, su indicazione dei servizi competenti
–          accettare almeno una di tre offerte di lavoro congrue.

Rispetto alla congruità delle offerte lavorative, essa si misura sulla base di tre criteri: la remunerazione, la coerenza con le esperienze e competenze del disoccupato e la distanza del luogo di lavoro dal domicilio (ai sensi dell’art. 25 d. lgs. n. 150/ 2015 e d.m. 10 aprile 2018). Questi criteri mutano gradualmente, irrigidendosi, all’aumentare della durata della fruizione del Rdc e del numero di offerte rifiutate. Il DL in commento non interviene in merito ai criteri della coerenza professionale e della remunerazione (l’offerta di lavoro deve essere retribuita in misura maggiore del 20% al sussidio percepito), ma modificando ai fini dell’applicazione al Rdc, la disciplina della congruità in riferimento alla distanza del luogo di lavoro dal domicilio (v. Tabella 5)[4].

 

Tabella 5

Offerta congrua
Nei primi 12 mesi
1° offerta
entro 100 km dalla residenza o raggiungibile in 100 minuti con i mezzi pubblici
2° offerta
entro 250 km dalla residenza
3° offerta
ovunque nel territorio italiano
Dopo 12 mesi
1° o 2°offerta
entro 250 km dalla residenza
3° offerta
ovunque nel territorio italiano
Rinnovo
1°, 2°, 3° offerta
ovunque nel territorio italiano
Nucleo familiare con componenti disabili
Offerta
Non oltre i 250 km

Nell’ipotesi di accettazione di offerta oltre i 250 km di distanza, presumendo la necessità di un trasferimento, è previsto l’erogazione della prestazione per tre mesi dall’inizio del nuovo lavoro, a integrazione, se non a copertura, delle spese sostenuto dal beneficiario per tale trasferimento (art. 4, c. 10).

 

Attivazione e assegno di ricollocazione

 

A ulteriore supporto dell’attivazione dei beneficiari del Rdc, è prevista (non oltre 31 dicembre 2021) l’erogazione anche dell’assegno di ricollocazione per consentire ai destinatari di poter usufruire di servizi di assistenza intensiva e specializzata nella ricerca del lavoro e a supporto del loro inserimento nel mercato del lavoro, erogati dai centri per l’impiego o da operatori accreditati.

 

Condizionalità e Patto per l’inclusione sociale

 

Fuori dalle ipotesi (sopra descritta) che determinano la convocazione del richiedente da parte dei centri per l’impiego, sono competenti i servizi sociali dei comuni per una valutazione preliminare dei bisogni del nucleo familiare (art. 4, c. 11).

Se da questa valutazione, emerge che i problemi del nucleo riguardano prevalentemente il lavoro, allora interviene il centro per l’impiego e vengono comunque stipulati Patti per il lavoro con i componenti maggiorenni e abili al lavoro. Nel caso contrario, se i bisogni del nucleo familiare sono bisogni complessi e multidimensionali, è prevista la sottoscrizione di un Patto per l’inclusione sociale e interventi integrati dovranno essere coordinati tra i servizi sociali, il centro per l’impiego ed eventuali altri servizi territoriali, eventualmente competenti (art. 4, c. 12).

 

Attività utili alla collettività

 

Un altro aspetto caratterizzante la misura, ancora una volta nell’ottica delle retorica “anti-divano” (espressione presente anche nelle slide di presentazione dal beneficio da parte del Governo), è lo svolgimento da parte dei beneficiari (sia nell’ambito del Patto per il lavoro, sia del Patto per l’inclusione sociale) di attività (fino ad un massimo di 8 ore alla settimana) in ambito di progetti comunali utili alla collettività, da svolgersi nel comune di residenza e coerenti con il profilo professionale, competenze, interessi o propensioni dei beneficiari. L’effettività di tale obbligo dipenderà dalla concreta attivazione da parte dei comuni di progetti di questo tipo, viceversa non potrà essere richiesta ai beneficiari lo svolgimento di tali attività.

 

Piattaforme per la gestione dei Patti

 

Per l’attivazione e la gestione dei Patti per il lavoro e dei Patti per l’inclusione sociale, nonché il loro monitoraggio, è prevista la strutturazione di due differenti piattaforme digitali che devono contenere tutte le informazioni utili al monitoraggio e al controllo dell’attuazione dei Patti e consentire lo scambio di informazioni e il coordinamento in particolare tra i centri per l’impiego e i comuni, nonché i soggetti accreditati.

 

Decadenza e sanzioni

 

Per garantire l’effettività degli obblighi imposti al beneficiario, sono individuate le violazioni punite con sanzioni di diversa gravità dalla decurtazione del beneficio, alla decadenza dalla prestazione, fino a sanzioni penali (art. 7).

È l’INPS competente per l’irrogazione delle sanzioni, non penali, (per i dettagli si veda tabella 6) e il recupero di quanto percepito indebitamente dai beneficiari (art. 7, c. 10). Provvede anche alla disattivazione della Carta Rdc in caso di decadenza.

 

Tabella 6

Sanzioni
Ipotesi
Sanzione
1° mancata presentazione a convocazione dei Cpi e servizi comunali
1 mensilità
2° mancata presentazione a convocazione dei Cpi e servizi comunali
2 mensilità
3° mancata presentazione a convocazione dei Cpi e servizi comunali
Decadenza
1° mancata partecipazione (senza giustificazione) alle iniziative di orientamento
2 mensilità
2° mancata partecipazione (senza giustificazione) alle iniziative di orientamento
Decadenza
1° richiamo per mancato rispetto degli impegni previsti nel Patto per l’inclusione sociale
2 mensilità
2° richiamo per mancato rispetto degli impegni previsti nel Patto per l’inclusione sociale
3 mensilità
3° richiamo per mancato rispetto degli impegni previsti nel Patto per l’inclusione sociale
6 mensilità
Ulteriore richiamo per mancato rispetto degli impegni previsti nel Patto per l’inclusione sociale
Decadenza
Mancata DID
Decadenza
Mancata sottoscrizione Patto per il Lavoro o per l’Inclusione sociale
Mancata partecipazione (senza giustificazione) alle iniziative formative o altre attività di politica attiva del lavoro
Mancata adesione ai progetti per attività utili alla comunità
Rifiuto della terza offerta congrua
Mancato aggiornamento sulle variazioni del proprio nucleo
Mancata comunicazione della variazione della condizione occupazionale
Dichiarazioni mendaci in sede di DSU

Con riferimento alle sanzioni penali, è opportuno sottolineare come per la prima volta il legislatore abbia adottato questa opzione nell’ambito di prestazioni economiche di sostegno al reddito e all’inclusione. È evidente la volontà di rendere particolarmente severe le sanzioni e prevenire radicalmente ogni eventuale tentativo di accesso indebito allo strumento. Le sanzioni penali sono applicate in due circostanze. Nel caso di presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti situazioni non vere o omissione di informazioni per ottenere indebitamente il Rdc, è prevista la sanzione della reclusione da 2 a 6 anni (art. 7, c. 1). Nell’ipotesi di mancata comunicazione all’INPS delle variazioni del reddito o del patrimonio (viene specificato anche se provenienti da attività irregolari), la sanzione è la reclusione da 1 a 3 anni (art. 7, c. 2). A seguito di condanna in via definitiva per i reati sopra descritti, ne conseguirà la revoca dal Rdc e la restituzione di quanto indebitamente percepito. Inoltre, eventuale nuova richiesta potrà essere presentata soltanto trascorsi dieci anni dalla condanna (art. 7, c. 3).

Nel caso di accertamento di dichiarazioni mendaci, tutti i soggetti competenti per i controlli hanno l’obbligo di trasmettere alle autorità giudiziarie il fascicolo.

 

Incentivo all’assunzione e all’auto-imprenditorialità

 

Come nel caso di diverse misure di sostegno al reddito, è prevista l’incentivazione del reinserimento nel mercato del lavoro dei percettori del Rdc attraverso l’erogazione, sotto forma di sgravio contributivo INPS (non INAIL), ai datori di lavoro che assumono un beneficiario, dell’importo corrispondente alla differenza tra le 18 mensilità del Rdc e quanto già percepito dal beneficiario, nel limite di 780 euro al mese (art. 8, c. 1). Invero, l’incentivo è applicabile soltanto nel caso in cui l’azienda realizzi un incremento occupazionale netto con l’assunzione del beneficiario del Rdc.

Analogamente, è riconosciuto un incentivo nel caso in cui il beneficiario intraprenda una un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi dodici mesi di fruizione del Rdc. In questo caso però, l’incentivo consiste nell’erogazione in un’unica soluzione di 6 mensilità aggiuntive nei limiti di 780 euro mensili. In sostanza, si tratta della differenza tra i 18 mensilità alle quali il beneficiario avrebbe diritto e le 12 mensilità massime percepite.

 

Considerazioni conclusive

 

Da questa prima lettura del provvedimento relativamente al Rdc, appare del tutto evidente la complessità della misura o meglio della sua attuazione, legata al coinvolgimento nelle diverse procedure, sia relative al beneficio economico, sia agli interventi di politica attiva del lavoro, di molti e differenti soggetti che dovranno necessariamente trovare un adeguato livello di coordinamento e collaborazione perché il Rdc possa essere implementato in modo efficiente ed efficace. Nel disegno della misura tale complessità dovrebbe essere ridotta o sciolta dalle piattaforme digitali, ma questo accadrà solo quando queste saranno effettivamente funzionanti e disponibili.

Le maggiori difficoltà sembrano riguardare, come accade anche nel caso della NASpI, l’effettività della condizionalità. Oltre ad adeguate risorse e competenze nei Centri per l’impiego e soggetti accreditati, solo con un adeguato livello di domanda di lavoro nella economia italiana sarà eventualmente possibile offrire ai beneficiari posti di lavoro e quindi testare concretamente la loro disponibilità o a realizzare l’obiettivo del loro reinserimento nel mercato del lavoro.

 

Silvia Spattini

Direttore ADAPT

ADAPT Senior Fellow

@SilviaSpattini

 

[1]) Si veda la definizione in citizensincome.org, nonché S. Toso, Reddito di cittadinanza. O reddito minimo?, Il Mulino, Edizione e-book, 2016, posizione 25.

[2]) Si veda la definizione in basicincome.org.

[3]) Con riferimento alla questione del nome attribuito alla misura, sia consentito rinviare anche a S. Spattini, Dal progetto alla attuazione: prove tecniche di reddito di cittadinanza in Italia, in Bollettino ADAPT 8 gennaio 2019, n. 1

[4] V. M. Marocco, Eppur si muove…La disoccupazione dipende dalla scarsa mobilità dei lavoratori?, in Bollettino ADAPT 28 gennaio 2019, n. 4

 

*pubblicato anche su Guida al Lavoro-Il Sole 24 Ore n. 6, 8 febbraio 2019

 

Reddito di cittadinanza: una prima lettura*
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