Premi di produttività: il nuovo limite di 5.000 euro anche in caso di conversione in welfare

Interventi ADAPT, Welfare

| di Silvia Spattini

Con la Risoluzione n. 22/E del 9 giugno 2026, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che il nuovo limite di 5.000 euro per i premi di produttività agevolati si applica anche in caso di conversione in welfare aziendale. Il chiarimento scioglie un dubbio interpretativo legato alla legge di bilancio 2026 e conferma un’interpretazione estensiva del regime fiscale. Per il biennio 2026-2027, premi e welfare restano quindi entrambi entro la nuova soglia agevolata.

Con la Risoluzione n. 22/E del 9 giugno 2026, l’Agenzia delle Entrate interviene per chiarire l’ambito di applicazione del nuovo limite di 5.000 euro previsto per l’applicazione dell’imposta sostitutiva agevolata sul premio di produttività.

Il dubbio interpretativo emerso presso gli operatori riguardava l’applicabilità di tale limite anche alla conversione del premio in welfare. L’Agenzia ha risposto in modo affermativo.

Il quadro normativo di riferimento

La disciplina dei premi di produttività agevolati nasce con la legge di stabilità 2016, che ha introdotto un regime fiscale di favore per i lavoratori dipendenti del settore privato. Tale regime consente di applicare, in sostituzione dell’IRPEF ordinaria e delle relative addizionali regionali e comunali, un’imposta sostitutiva sui premi di risultato di ammontare variabile e sulle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.

L’agevolazione riguarda i premi collegati a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, purché tali incrementi siano misurabili e verificabili secondo criteri definiti dalla normativa di riferimento.

Nel tempo, il legislatore è intervenuto più volte sia sull’aliquota dell’imposta sostitutiva sia sul limite massimo dell’importo agevolabile. Originariamente, l’imposta sostitutiva era fissata al 10 per cento e il limite era pari a 2.000 euro lordi, poi elevato a 3.000 euro.

Le novità della legge di bilancio 2026

La legge di bilancio 2026 ha introdotto una modifica particolarmente favorevole per i lavoratori, modificando sia l’aliquota sia il limite massimo dell’importo agevolabile (si veda anche S. Spattini, Legge di Bilancio 2026: aliquota all’1% sul premio di risultato, in Bollettino ADAPT, 12 gennaio 2026, n. 1).

Per i premi di produttività e le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili negli anni 2026 e 2027, l’imposta sostitutiva è ridotta all’1 per cento. Contestualmente, il limite massimo dell’importo che può beneficiare del regime agevolato viene innalzato da 3.000 a 5.000 euro.

Il dubbio sulla conversione del premio in welfare

La questione interpretativa nasce dal fatto che la legge di bilancio 2026, nel modificare aliquota e limite agevolabile, richiama espressamente il comma 182 della legge di stabilità 2016, cioè la disposizione che disciplina la tassazione sostitutiva dei premi di produttività e delle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili.

La disciplina della conversione del premio in welfare aziendale, invece, è contenuta nel successivo comma 184. Da qui il dubbio: il nuovo limite di 5.000 euro vale solo per i premi erogati in denaro oppure anche in caso di conversione in welfare?

Secondo una lettura restrittiva, il nuovo limite sarebbe stato applicabile soltanto in caso di erogazione monetaria del premio, mentre il limite di comporto convertibile in welfare rimanesse il dei 3.000 euro.

Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate risolve definitivamente il dubbio attraverso una lettura logico-sistematica della disciplina.

Il comma 184, regolando la facoltà del lavoratore di scegliere la conversione del premio in benefit, rinvia alla disciplina dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività e sulle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili, richiamando i commi 182 e seguenti. Il comma 184 non stabilisce, infatti, un limite autonomo. Pertanto, se il legislatore modifica il limite quantitativo applicabile alle somme del comma 182, tale modifica si riflette anche sul contenuto del comma 184.

Di conseguenza, la nuova soglia di 5.000 euro non deve essere considerata solo per l’erogazione monetaria del premio, ma anche quando il lavoratore opta per la conversione del premio in welfare.

Nel chiarimento, l’Agenzia delle Entrate ricorda, inoltre, che la non concorrenza al reddito dei benefit fruiti in sostituzione dei premi di risultato resta subordinata a due ordini di limiti: da un lato, l’ammontare massimo delle somme agevolabili, che per il 2026 e il 2027 è pari, appunto, a 5.000 euro; dall’altro, i limiti specifici previsti dall’articolo 51 del TUIR per le singole tipologie di misure di welfare.

L’Agenzia precisa, infine, che restano valide, per quanto compatibili, le istruzioni operative già fornite con precedenti documenti di prassi, tra cui le circolari n. 28/E del 2016, n. 5/E del 2018, n. 23/E del 2023 e n. 5/E del 2024.

Conclusioni

La Risoluzione n. 22/E ha un impatto pratico importante per imprese, consulenti del lavoro, parti sociali e lavoratori, poiché offre certezza nella gestione dei piani di premio di risultato e dei regolamenti welfare collegati.

In sintesi, per gli anni 2026 e 2027, il lavoratore potrà beneficiare del nuovo limite di 5.000 euro sia nel caso in cui riceva il premio in denaro, con applicazione dell’imposta sostitutiva dell’1 per cento, sia nel caso in cui scelga di convertire il premio in welfare aziendale, nel rispetto delle regole e dei limiti previsti dall’articolo 51 del TUIR.

Si tratta di un intervento significativo, perché rende fiscalmente ancora più conveniente per i lavoratori l’erogazione di premi legati ai risultati aziendali e alla partecipazione agli utili. Il vantaggio economico, tuttavia, riguarda esclusivamente i lavoratori, senza produrre alcun beneficio in termini di riduzione del costo del lavoro per l’impresa. Al contrario, il datore di lavoro ha un beneficio in caso di conversione del premio in welfare, poiché non costituendo reddito da lavoro dipendente, il valore convertito non è assoggettato ai contributi sociali, con un risparmio per l’impresa che può arrivare a circa il 30% dell’importo convertito (si veda anche S. Spattini, Legge di Bilancio 2026: aliquota all’1% sul premio di risultato, in Bollettino ADAPT, 12 gennaio 2026, n. 1).

Bollettino ADAPT 15 giugno 2026, n. 23

Silvia Spattini 
Ricercatrice ADAPT
@SilviaSpattini