Per una storia della contrattazione collettiva in Italia/76 – CCNL per gli imbarcati su natanti di cooperative di pesca, un rinnovo in un contesto complesso

 La presente analisi si inserisce nei lavori della Scuola di alta formazione di ADAPT per la elaborazione del

Rapporto sulla contrattazione collettiva in Italia.

Per informazioni sul rapporto – e anche per l’invio di casistiche e accordi da commentare –

potete contattare il coordinatore scientifico del rapporto al seguente indirizzo: tiraboschi@unimore.it

Bollettino ADAPT 17 gennaio 2022, n. 2
 
Contesto del rinnovo
 
Lo scorso 15 Dicembre, presso il Palazzo della Cooperazione a Roma, è stato rinnovato il CCNL per gli imbarcati su natanti di cooperative di pesca. L’accordo è stato firmato per la parte sindacale da FLAI-CGIL, FAI-CISL, UILAPESCA e per le rappresentanze datoriali da CONFCOOPERATIVE-FEDAGRIPESCA, LEGACOOP Agroalimentare, AGCI-AGRITAL.
 
Il CCNL era scaduto il 31 Dicembre 2020 e il rinnovo è stato raggiunto dopo quasi un anno di vacanza contrattuale. Le parti fissano la validità del contratto fino al 31 Dicembre 2024.
 
Il contratto si inserisce in un contesto non privo di tensioni. Infatti, nell’ultimo anno sono state strette ulteriormente le maglie della politica comune europea della pesca (PCP). Si legge in una nota congiunta di Federpesca e Coldiretti che l’UE vorrebbe ridurre del 40% lo sforzo di pesca entro il 2026 mettendo così a rischio la sostenibilità economica della flotta italiana. Ciò ha suscitato la protesta da parte sia degli armatori che delle rappresentanze sindacali del comparto sfociate in alcune manifestazioni come quella del 12 Giugno scorso in cui è stato lanciato lo slogan #salviamolapesca.
 
Nonostante le difficoltà della fase, le parti hanno firmato un rinnovo che va ad aumentare i trattamenti economici e introduce alcune norme migliorative in tema di diritti e welfare.
 
Parte economica
 
Innanzitutto, ai lavoratori in forza alla data di stipula del rinnovo verrà corrisposta un’indennità una tantum a copertura del periodo di vacanza contrattuale di 80 €.
 
Inoltre, viene pattuito un aumento salariale del 6% sul quadriennio che sarà erogato in due tranche. L’aumento complessivo dell’importo fisso mensile, calcolato su parametro 100, è pari a 47,56 euro e sarà erogato attraverso 2 tranche così articolate:

1) 23,78 € a decorrere dal 1° gennaio 2022

2) 23,78 € a decorrere dal 1° gennaio 2023

Le parti sindacali fanno notare in un comunicato congiunto che l’aumento si pone al di sopra delle previsioni di andamento dell’indice dei prezzi al consumo (IPCA) relative al triennio 2021-2024 che si attesterebbero su un complessivo 3,90% .
 
Il CCNL per imbarcati su natanti cooperative di pesca prevede che la retribuzione sia “alla parte” ovvero in percentuale sulla produzione (art. 21). L’aumento salariale sopra citato riguarda il minimo monetario garantito (MMG). Qualora la parte non comporti un importo mensile superiore o uguale al minimo monetario garantito, l’armatore adegua la “parte” stessa all’80% dell’importo previsto per qualifica e definizione delle attività di pesca indicate nella tabella del MMG (da non confondere con le tabelle d’armamento che invece riguardano equipaggio e qualifiche di bordo).
 
Nel precedente CCNL i giorni festivi in navigazione erano retribuiti come quelli feriali e dovevano essere recuperati al momento dello sbarco (art. 32) Con il rinnovo è stata introdotta un’indennità festiva di 18 euro (art. 15 e 32bis).

Per quanto riguarda la materia della retribuzione, infine, si nota come il rinnovo classifichi le ore di lavoro notturno come “lavoro usurante” ai fini previdenziali e assistenziali .
 

Le innovazioni all’interno della parte economica sono corredate altresì da previsioni che incidono sul piano previdenziale. Nella precedente versione del CCNL, l’art. 40 prevedeva che i lavoratori potessero iscriversi al fondo di previdenza complementare Filcoop: con il rinnovo in esame, invece, il fondo Filcoop viene sostituito dal fondo Previdenza Cooperativa.
 
Parte normativa

 

Una delle poche novità all’interno della parte normativa del rinnovo consiste nel riconoscimento di un permesso retribuito di 15 giorni ai membri dell’equipaggio che contraggono matrimonio o unione civile.
 
Inoltre, viene emendato l’art. 29 sulla qualità e quantità dei viveri, noti nel settore come “panatica”, che dovranno essere forniti dall’armatore non soltanto nella qualità e quantità sufficiente per una sana e robusta alimentazione ma anche nel rispetto “delle prescrizioni medico-sanitarie nonché delle appartenenze etiche e religiose dei membri dell’equipaggio” anche per venire incontro ad una forza lavoro sempre più multinazionale (in tema, vedi D. Sacchetto, Fabbriche Galleggianti: solitudine e sfruttamento dei nuovi marinai, Jaca Book Milano, 2009).
 
In ultimo, è da notare come tra le materie oggetto di discussione del tavolo congiunto permanente descritto dall’articolo 57 del CCNL, partecipato dalle parti sottoscrittrici e volto a “favorire il confronto sulle problematiche del settore”, il rinnovo aggiunga l’individuazione di nuove tipologie di percorsi formativi legati alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro che siano maggiormente rispondenti alle nuove esigenze dei lavoratori interessati.
 
Valutazione d’insieme
 
Il rinnovo avviene in un contesto non facile attraversato da diverse fratture: innanzitutto la pandemia, concausa secondo le parti del ritardo nel rinnovo, e la normativa europea, sempre più impattante sui lavoratori del comparto della pesca. Nonostante ciò, è stato possibile concordare alcuni piccoli ma non indifferenti miglioramenti che andranno ad incidere sulla qualità della vita a bordo e a terra degli equipaggi, come l’indennità festiva retribuita o il permesso retribuito per matrimonio.
 
Emanuele Nebbia Colomba

Scuola di dottorato in Apprendimento e Innovazione nei contesti sociali e di lavoro

ADAPT, Università degli Studi di Siena

@EmanueleNebbia

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