Per una storia della contrattazione collettiva in Italia/305 – L’accordo nazionale del 13 gennaio 2026 per l’apprendistato di alta formazione nel settore ferroviario

Interventi ADAPT, Relazioni industriali

| di Matteo Colombo

Contesto dell’accordo

L’accordo nazionale sull’apprendistato di alta formazione e ricerca sottoscritto il 13 gennaio 2026 tra AGENS e le organizzazioni sindacali del settore ferroviario (FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, UGL FERROVIERI, FAST CONFSAL e ORSA FERROVIE) si colloca all’interno di un più ampio processo di rinnovamento degli strumenti di integrazione tra formazione e lavoro promosso dal CCNL Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 22 maggio 2025.

Quest’ultimo aveva infatti disposto, all’art. 22 (rubricato Altre tipologie di apprendistato) che le parti avrebbero definito «specifiche intese» per la regolazione dell’apprendistato sia di primo (ex art. 43, d.lgs. 81/2015) che di terzo livello (ex art. 45, d.lgs. 81/2015).

In un contesto caratterizzato da rilevanti investimenti infrastrutturali, anche connessi all’attuazione del PNRR, e da profondi processi di innovazione tecnologica e organizzativa, le parti sociali individuano nell’apprendistato di alta formazione una leva strategica per il perseguimento di due finalità, tra loro collegate e richiamate nelle premesse nell’accordo dello scorso 13 gennaio: «favorire l’inserimento dei giovani nel settore del trasporto ferroviario» e «sostenere i processi di innovazione industriale in atto tramite l’acquisizione di elevate professionalità e nuove competenze specialistiche».

Parte economica

Sul piano economico l’accordo adotta una disciplina essenziale e che ricalca quanto disposto dalla normativa vigente con riferimento all’apprendistato duale, ma caratterizzata da alcuni elementi innovativi.

Infatti, viene previsto che per l’intera durata dell’apprendistato di alta formazione, il lavoratore è inquadrato al livello professionale B, posizione retributiva B2, con riferimento alla figura dello Specialista Tecnico Amministrativo prevista dal CCNL Mobilità/Area AF.

Al di là della durata del percorso, quindi, non è previsto né il sotto inquadramento, né la percentualizzazione della retribuzione: ai sensi del vigente accordo, la retribuzione degli apprendisti di alta formazione dovrebbe quindi essere più elevata rispetto a quella prevista da altri contratti collettivi. Ovviamente, il riferimento va qui alle ore di lavoro non impegnate in formazione.

Per quest’ultime, occorre distinguere tra formazione esterna (erogata sotto la responsabilità dell’istituzione formativa coinvolta) e formazione interna (svolta sotto la responsabilità del datore di lavoro). Per le ore di formazione esterna non è dovuta alcuna retribuzione, mentre per le ore di formazione interna svolte in azienda è riconosciuto un trattamento pari al 20% della retribuzione ordinaria, e non del 10% come previsto dalla normativa nazionale. Resta invece pienamente retribuita l’attività lavorativa effettivamente prestata, come già anticipato, in proporzione alle ore svolte, secondo quanto indicato nel piano formativo individuale.

Viene inoltre previsto che in caso di prosecuzione del rapporto al termine del periodo di apprendistato, quest’ultimo sia riconosciuto per la maturazione dell’anzianità di servizio, ad esclusione degli aumenti periodici di anzianità.

Parte normativa

L’accesso al contratto è riservato a studenti di età compresa tra i 18 anni e il giorno antecedente il compimento del trentesimo anno, iscritti a percorsi universitari o di master post-laurea. Stupisce quest’ultimo richiamo: non è quindi possibile, ai sensi di questo accordo, attivare percorsi di apprendistato di alta formazione per il conseguimento del diploma riconosciuto dagli Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy), come invece previsto dalla normativa nazionale? Parrebbe un paradosso, anche alla luce dell’offerta formativa dedicata al mondo della mobilità e al settore ferroviario in particolare erogata da questi istituti. Ma su questo si tornerà più avanti, approfondendo la parte obbligatoria.

L’accordo disciplina in modo puntuale l’articolazione tra formazione interna ed esterna, richiamando il limite massimo del 60% per la formazione esterna rispetto alle ore di lezione frontale previste dai singoli insegnamenti. Questo richiamo, così come quello relativo alla durata, che dispone che quest’ultima «non può essere inferiore a sei mesi ed è pari, al massimo, alla durata ordinamentale dei relativi percorsi», toccano tematiche disciplinate dalle Regioni. L’accordo non si pone però in (potenziale) conflitto con quest’ultime: tali indicazioni sono riprese dal decreto ministeriale del 12 ottobre 2015, relativo agli standard formativi dell’apprendistato.

Le Regioni, pur competenti in materia, adottano quest’ultimo come riferimento di regolazione “minima” nell’intervenire sugli standard formativi (comprensivi di monte ore formativo e durata) dell’apprendistato c.d. duale. In questo senso, le indicazioni dell’accordo in commento sono immediatamente operative qualora nella regione interessata dall’assunzione non fosse disponibile una regolazione dell’istituto: altrimenti, è a quest’ultima che i datori di lavoro dovranno far riferimento, come esplicitato nell’accordo.

Sono fornite informazioni e indicazioni anche con riferimento alla regolazione del sistema di tutoraggio, che prevede – ancora una volta in coerenza alla normativa vigente – la presenza sia di un tutor formativo sia di un tutor aziendale, quest’ultimo con livello di inquadramento pari o superiore a quello dell’apprendista. Attenzione è infine riservata alla attestazione della formazione svolta, attraverso il dossier individuale dell’apprendista, redatto congiuntamente dai due tutor al termine del percorso.

Parte obbligatoria

Dal punto di vista della disciplina obbligatoria, l’accordo valorizza il ruolo delle parti stipulanti, demandando alla contrattazione aziendale la possibilità di individuare ulteriori figure professionali destinatarie dell’apprendistato di alta formazione, in funzione delle specifiche esigenze produttive e organizzative.

È inoltre previsto che le parti possano definire, con successivi accordi, le modalità di utilizzo di ulteriori percorsi formativi riconducibili agli articoli 43 e 45 del d.lgs. n. 81/2015, confermando un approccio aperto e dinamico alla regolazione dell’istituto. Probabilmente, gli studenti ITS richiamati in precedenza dovranno quindi attendere un ulteriore accordo integrativo.

Valutazione d’insieme

Nel complesso, l’accordo del 13 gennaio rappresenta un utile esempio di come la contrattazione collettiva può intervenire nella regolazione dell’apprendistato di alta formazione (in tema vedi anche M. Tiraboschi, Apprendistato di alta formazione e contrattazione collettiva, Contratti & contrattazione collettiva – Il Sole 24 ore, 23 gennaio 2026) .

In particolare, l’accordo prevede un trattamento economico di maggior favore rispetto ad altre regolazioni collettive, rinunciando alla possibilità offerta dalla normativa vigente di sotto inquadrare o percentualizzare la retribuzione degli apprendisti, e alzando le percentuali previste per il calcolo della retribuzione della formazione interna.

Inoltre, l’accordo fornisce una cornice regolativa chiara ai fini dell’attivazione di questi percorsi, anche in assenza di una disciplina regionale dedicata.

Più aderenti a quanto già previsto dalla normativa vigente sono le indicazioni riferite alla formazione, in questo senso non particolarmente innovative.

Interessante è anche il richiamo ad ulteriori interventi, anche a livello aziendale, per individuare figure professionali di riferimento diverse da quella già indicata, mentre solo a livello nazionale si dovrà attendere ulteriori accordi di regolazione dell’apprendistato di alta formazione per i percorsi formativi ad oggi esclusi, quali l’apprendistato per il diploma ITS e l’apprendistato di ricerca, ma anche sull’apprendistato c.d. di primo livello (ex art. 43, d.lgs. 81/2015).

Bollettino ADAPT 26 gennaio 2026, n. 3

Matteo Colombo

Presidente Fondazione ADAPT

ADAPT Senior Fellow

x@colombo_mat

 La presente analisi si inserisce nei lavori della Scuola di alta formazione di ADAPT per la elaborazione del

Rapporto sulla contrattazione collettiva in Italia.

Per informazioni sul rapporto – e anche per l’invio di casistiche e accordi da commentare –

potete contattare il coordinatore scientifico del rapporto al seguente indirizzo: tiraboschi@unimore.it