Per una storia della Contrattazione Collettiva in Italia/299 – Il nuovo CCNL PMI Comunicazione: aumenti retributivi e potenziamento della bilateralità per sostenere l’evoluzione del settore
Interventi ADAPT, Relazioni industriali
| di Chiara Pase
Bollettino ADAPT 15 dicembre 2025, n. 44
Contesto del rinnovo
In data 8 aprile 2025 le associazioni datoriali Unigec-Confapi e Unimatica-Confapi e le organizzazioni sindacali Fistel-Cisl, Slc-Cgil e Uilcom-Uil hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL per i dipendenti della piccola e media impresa della comunicazione, dell’informatica, dei servizi innovativi e della microimpresa (codice CNEL: G029). Il nuovo contratto ha durata quadriennale, decorrendo dal 1° gennaio 2024 fino al 31 dicembre 2027.
Secondo gli ultimi dati UNIEMENS disponibili (2024), il contratto copre circa 20.501 lavoratori e 2.500 aziende. Il contratto previgente era scaduto il 31 dicembre 2023 e la trattativa per il suo rinnovo è stata lunga e articolata. Il confronto negoziale è iniziato con la presentazione di una piattaforma sindacale unitaria (vedi qui) incentrata sulla necessità di affrontare la crisi strutturale del settore grafico-editoriale, caratterizzata dalla diminuzione di volumi e fatturati. I sindacati chiedevano di aggiornare il CCNL valorizzando il digitale e le nuove figure professionali, regolando l’uso dell’intelligenza artificiale, avviando l’Osservatorio di settore e costituendo un Gruppo di lavoro paritetico permanente per monitorare l’evoluzione tecnologica e i cambiamenti organizzativi, promuovendo la formazione e certificazione delle competenze, garantendo la previdenza complementare e aumentando i salari triennali in linea con gli indici Istat. La trattativa, entrata nel vivo dagli ultimi mesi del 2024, si è svolta affrontando in primis i temi normativi legati all’innovazione e all’organizzazione del lavoro, per poi scontrarsi con la cruciale questione del rischio di dumping contrattuale dovuto al differenziale economico rispetto al contratto Artigiani, un nodo che ha richiesto una discussione approfondita e la ricerca di un punto di equilibrio tra flessibilità aziendale e tutela dei diritti dei lavoratori. Una tappa intermedia nel percorso negoziale è stata la firma dell’accordo del 22 gennaio 2025, volto a garantire l’applicazione dei flexible benefits anche per il 2025. Tale intesa mirava ad assicurare continuità e tutela ai lavoratori, in attesa della definizione del nuovo CCNL. Questa, come si è detto, è avvenuta l’8 aprile 2025, ed è stata seguita pochi giorni dopo, precisamente il 14 aprile, da un ulteriore accordo sostitutivo delle tabelle retributive allegate al rinnovo. La sostituzione si è resa necessaria a causa delle difformità dei valori economici rispetto ai minimi retributivi vigenti al 1° settembre 2023.
Parte economica
Dal punto di vista economico, le parti hanno individuato come riferimento per i nuovi aumenti retributivi il 5° livello per il settore grafico-editoriale, informatico e servizi innovativi e il livello B2 per il settore cartario-cartotecnico, discostandosi dai livelli 6 e C1 che venivano precedentemente considerati. La scelta è stata tesa ad assicurare una maggiore equità e sostenibilità al contratto.
Il rinnovo prevede quindi aumenti complessivi a regime pari a 150 euro per il livello 5 del settore grafico-informatico e per il livello B2 del settore cartario-cartotecnico, corrispondenti rispettivamente a +10,64% e a +10,59% rispetto ai previgenti minimi retributivi. L’aumento complessivo di 150 euro è ripartito in tre tranche annuali: dal 1° gennaio 2025 e dal 1° gennaio 2026 un aumento rispettivo di 60 euro e dal 1° gennaio 2027 un aumento di 30 euro. È importante osservare che la variazione retributiva in assoluti cambia a seconda del livello di inquadramento considerato (nel settore grafico-informativo, l’aumento spazia da 88,76 euro per il livello 10 a 220,12 euro per il livello Q; mentre nel settore cartario-cartotecnico, l’incremento a regime varia da 86,21 euro per il livello E a 215,52 euro per il livello Q), nonostante in termini percentuali, l’incremento sia abbastanza omogeneo nell’ambito di ciascun sottosettore.
Ai sensi del nuovo CCNL, inoltre, le aziende dovranno procedere alla corresponsione degli arretrati dei minimi contrattuali a far data dal 1° gennaio 2025, da liquidare con la retribuzione del mese di aprile 2025. In merito a tali arretrati, non si procederà al ricalcolo sugli istituti già liquidati nel periodo gennaio-marzo 2025.
A copertura del periodo di vacanza contrattuale, è prevista la corresponsione di una somma forfettaria una tantum pari a 100 euro. Questa somma è destinata a tutti i lavoratori in forza al 1° gennaio 2025. L’erogazione avverrà con la retribuzione del mese di giugno 2025. L’importo è uguale per tutti i livelli di inquadramento e non è soggetto a ricalcolo in base al livello di appartenenza. In caso di lavoro part-time, però, l’importo verrà riproporzionato in base all’orario di lavoro concordato.
L’istituto dei flexible benefits, invece, era già stato regolato con l’accordo del 22 gennaio 2025, che ne aveva consentito l’applicazione, alle condizioni previste dal CCNL precedente, anche per l’anno 2025. Con il rinnovo di aprile 2025, l’importo dei flexible benefits è stato elevato a 300 euro per gli anni 2025, 2026 e 2027, prevedendo un conguaglio di 42 euro entro fine anno per chi ha già ricevuto i 258 euro previsti in precedenza. Inoltre, nella seconda nota a verbale, le parti precisano che tale aumento, essendo basato sull’attuale regime fiscale di vantaggio previsto dall’art. 1, comma 390, legge n. 270/2024, ha natura transitoria. Pertanto, al termine del 2027 tale disposizione sarà verificata alla luce dell’evoluzione normativa fiscale in materia.
Parte normativa
Nella parte normativa sono introdotte ulteriori causali che permettono ai contratti a tempo determinato di avere una durata superiore a 12 mesi, ma comunque non eccedenti i 24 mesi. Tali causali comprendono: esigenze temporanee; incrementi significativi dell’attività; esecuzione di nuovi progetti non rientranti nelle normali attività; realizzazione di progetti temporanei legati alla modernizzazione degli impianti e all’attivazione di nuovi processi produttivi; incremento dei volumi produttivi; partenza di nuove attività e sviluppo di nuovi prodotti; investimenti nei processi produttivi per la riduzione dell’impatto ambientale; percorsi formativi legati a processi di innovazione o riorganizzazione aziendali; e potenziamento delle competenze tecniche e digitali. Inoltre, l’accordo prevede che il limite quantitativo del 20% per le assunzioni a termine sia da calcolarsi su base media annuale. Per quanto riguarda, invece, la durata del rapporto tra il medesimo datore di lavoro e il medesimo lavoratore, risultante dalla successione di contratti per lo svolgimento di mansioni dello stesso livello e categoria legale, essa non può superare i limiti previsti dalla legge, indipendentemente dai periodi di interruzione. La nota a verbale contempla poi lo svolgimento di un monitoraggio congiunto da parte degli attori negoziali sull’andamento delle assunzioni con contratto a tempo determinato, al fine di valutare un’eventuale elevazione della percentuale quantitativa prevista, collegandola a una corrispondente quota percentuale di personale da stabilizzare.
È stata prevista, inoltre, una nota a verbale specifica in relazione alla gestione delle riduzioni di orario (ROL ed Ex festività) per il personale che svolge prevalentemente attività in smart working. Tale nota prevede che, nella fase di stesura del testo contrattuale aggiornato, sarà definito un apposito accordo volto a regolamentare le ore maturate e non fruite nel corso dell’anno.
Infine, per i lavoratori ai quali è stata certificata la disabilità ai sensi della legge n. 68/1999, considerata la maggiore fragilità e il conseguente aumento del rischio di malattia, il periodo di conservazione del posto di lavoro è stato aumentato di 90 giorni. È importante sottolineare che durante tale periodo non decorreranno la retribuzione e l’anzianità in riferimento ad ogni istituto.
Parte obbligatoria
Per quanto riguarda la parte obbligatoria,le parti hanno stabilito che l’Osservatorio di settore, ancora inattivo seppur già previsto dal CCNL, deve diventare operativo. In particolare, hanno convenuto che i lavori dell’Osservatorio dovranno iniziare entro tre mesi dalla data del rinnovo; e con un anticipo di almeno 10 giorni rispetto alla prima riunione calendarizzata, dovranno essere comunicati i nominativi dei relativi componenti (sei designati dalle associazioni datoriali e sei designati dalle sigle sindacali). Il rinnovo del 2025 ha in parte ampliato le funzioni attribuite all’Osservatorio. Nel dettaglio, in ottemperanza alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e alla Direttiva 2000/78/CE, recepita nell’ordinamento giuridico dal decreto legislativo n. 216/2003 e dal decreto legislativo n. 62/2024, l’Osservatorio di settore è chiamato a definire linee guida in materia di “accomodamento ragionevole”. Sono, infine, aggiunte alle attività dell’Osservatorio la definizione di modelli per la rilevazione dei mancati infortuni e il monitoraggio sullo stress da lavoro correlato.
Ulteriori interventi riguardano l’operatività della Commissione paritetica permanente per la classificazione, già istituita dal rinnovo precedente e pensata per analizzare e aggiornare il sistema di classificazione dei lavoratori alla luce delle sfide poste dai cambiamenti tecnologici organizzativi in atto. Il nuovo accordo prevede che le riunioni della Commissione si svolgano due volte l’anno o su richiesta di una delle parti. Inoltre, nello svolgimento delle sue funzioni, la Commissione potrà tenere conto anche delle prospettive di maggiore uguaglianza di genere eventualmente offerte dalla digitalizzazione e in particolare, dagli impatti dell’intelligenza artificiale. La Commissione dovrà quindi dare avvio ai lavori di verifica e studio in questo ambito entro il 30 settembre 2025, una volta individuati i propri componenti entro il mese di giugno 2025.
Valutazione d’insieme
Al termine di un percorso negoziale complesso, l’accordo trovato tra le parti viene valutato positivamente dalle stesse (vedi qui il comunicato sindacale, vedi qui il comunicato datoriale). L’accordo pare infatti aver aggiornato l’impianto del CCNL al fine di poter meglio gestire, grazie al potenziamento degli organismi bilaterali già previsti, l’evoluzione del settore in particolare in relazione alle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro e delle nuove tecnologie. Inoltre, sono apprezzabili gli interventi sul piano normativo ed economico al fine di sostenere il potere d’acquisto dei lavoratori e riconoscere al tempo stesso, le esigenze di flessibilità delle imprese.
ADAPT Junior Fellow Fabbrica dei Talenti
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