Pensioni d’oro, vitalizi e privilegi: un contributo al dibattito politico dal recente rapporto Inps

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In data 4 luglio 2018 è stato presentato alla Camera dei Deputati il Rapporto annuale Inps, alla presenza del presidente Tito Boeri e del vice presidente del Consiglio, nonché Ministro del Lavoro Luigi Di Maio.

 

L’occasione è apparsa sin da subito propizia per discutere di un tema molto caldo, come quello delle pensioni, che vede coinvolti milioni di italiani. Ebbene, dai dati mostrati alla platea e diffusi sul sito istituzionale dell’Inps, si legge che, al 31 dicembre 2017, il numero di pensionati italiani è stimato in 15 milioni e 477 mila (dato che comprende, oltre ai pensionati INPS, anche quelli delle casse professionali o di enti minori, i pensionati di guerra e i beneficiari di rendite INAIL) per una spesa complessiva lorda annua di poco superiore ai 280 mila miliardi di euro.

 

Tanto premesso, è bene notare che i pensionati INPS sotto i mille euro al mese sono pari a 5 milioni e 548 mila, il 35,9% del totale; di questi, il 45% sono donne. Il dato risulta in calo rispetto a quello presentato nel rapporto precedente (37,5%), mentre sono circa 3 milioni e 450 mila (il 22,3%) coloro che percepiscono dai 1.000 ai 1.500 euro al mese. Il 18,1% del totale (2 milioni e 800 mila) invece, ha diritto ad un’erogazione mensile compresa tra i 1.500 e i 2.000 euro, a fronte del 16,5% (2 milioni e 550 mila) che percepisce una pensione tra i 2.000 e i 3.000 euro al mese. Infine, sono circa 1 milione e 114 mila (il 7,2%) coloro che percepiscono più di 3.000 euro al mese.

 

 

Ed è proprio su quest’ultimo dato che vuole soffermarsi la mia analisi, dal momento che si sente parlare sempre più spesso (e impropriamente) di pensioni d’oro, pensioni privilegiate, baby pensionati e vitalizi, utilizzando tali termini, talvolta, sinonimicamente.

 

Pensioni medio-alte (c.d. pensioni d’oro)

 

Col termine giornalistico “pensioni d’oro” si vuole indicare un’erogazione pensionistica mensile superiore a una certa soglia reddituale. Sul punto, occorre chiarire fin da subito che nulla vieta a chi abbia una pensione alta derivante dal lavoro (e di conseguenza dal versamento dei contributi previdenziali) di tenerla. Ad ogni modo, i diversi sistemi di calcolo pensionistico (contributivo, retributivo, misto) susseguitosi nel corso degli anni han fatto sì che alla somma da corrispondere mensilmente si giungesse o attraverso un metodo che tenesse conto, sostanzialmente, del montante contributivo accumulato dal lavoratore nel corso degli anni e redistribuito mensilmente, oppure attraverso un sistema che sganciandosi dalla somma accumulata nel corso dell’esperienza lavorativa si concentrasse, principalmente, sulla media delle retribuzioni degli ultimi anni lavorativi. Quest’ultimo metodo di calcolo, venuto definitivamente meno a partire dal 1° gennaio 2012, ha finito per determinare un disallineamento tra quanto accantonato e quanto effettivamente percepito dal lavoratore a termine del suo percorso di lavoro. Tuttavia, va ricordato che il calcolo con il sistema retributivo, oggetto degli attacchi ai c.d. privilegi goduti in passato, risulta essere più generoso per le retribuzioni medie-basse, dal momento che non solo il coefficiente di rendimento è decrescente col crescere della retribuzione, bensì il tasso di sostituzione (cioè il rapporto fra l’ultima retribuzione e l’importo della pensione) mediamente, per un dirigente, è del 60% a parità di contribuzione.

 

Con riferimento alle pensioni medio-alte, in qualunque modo calcolate, il presidente dell’Inps Tito Boeri, ha tenuto a precisare che non esistono pensioni d’oro, d’argento o di bronzo, individuando tre componenti della pensione: contributiva, previdenziale e di privilegio.

 

Pensioni di privilegio

 

Per pensioni di privilegio in senso stretto si indica la prestazione previdenziale riconosciuta a seguito di un’infermità o lesioni contratte in servizio. In origine, tale spettanza era prevista in favore di qualsiasi dipendente pubblico iscritto alla Gestione Dipendenti Pubblici (GDP). Viceversa, a seguito dell’intervento legislativo posto in essere dal governo Monti (decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201) tale trattamento pensionistico è stato abrogato per gran parte dei dipendenti pubblici, eccezion fatta per il personale appartenente alle Forze armate, all’Arma dei Carabinieri, alle Forze di Polizia a ordinamento civile e militare, al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e al personale adibito al soccorso pubblico, in favore dei quali l’erogazione previdenziale continua a essere riconosciuta.

 

Vitalizi

 

Discorso a parte meritano i vitalizi, vale a dire la rendita concessa al termine del mandato parlamentare e che si protrae a vita. Sul punto, occorre chiarire che l’intervento posto in essere dal governo Monti ha introdotto, a partire dall’attuale legislatura, un sostanziale adeguamento ai requisiti di accesso alla pensione previsti dalla Legge Fornero, tra cui il raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età (sessanta in caso di doppio mandato), il calcolo della prestazione tramite il sistema contributivo, e la subordinazione dell’erogazione al completamento dell’esercizio del mandato parlamentare per almeno cinque anni. Pertanto, se sulla base delle nuove regole è opportuno parlare di pensione dei parlamentari, anziché vitalizi, va precisato che l’intervento del 2012 non avendo carattere retroattivo, non ha intaccato tutte quelle erogazioni corrisposte sulla base di criteri passati che riconoscevano un’indennità non tenendo conto né delle somme effettivamente versate per la previdenza né dell’arco temporale in cui questi rimanevano effettivamente in carica. Quindi, anche una permanenza molto breve in Parlamento o in Regione, dava diritto al vitalizio.

 

Baby pensioni

 

Infine, l’ultima parte dell’analisi si sofferma sulle baby pensioni, vale a dire su quei dipendenti pubblici che approfittando legittimamente del d.p.r. n. 1092 del 1973, hanno avuto accesso alla prestazione pensionistica pur avendo maturato “soltanto” 14 anni, sei mesi e un giorno di lavoro, se donne sposate e con figli; 20 anni per gli altri statali, 25 anni per i dipendenti degli enti locali. Ebbene, tale intervento posto in essere dall’allora presidente del Consiglio Mariano Rumor, alla vigilia delle elezioni amministrative, e abrogato nel 1992 dal governo Amato, coinvolse migliaia di lavoratori che andarono in pensione poco più che trentenni, incassando oltre alla somma erogata, il riconoscimento di un diritto acquisito, vale a dire di un diritto o una situazione soggettiva riconosciuta dalla legge dell’epoca e divenuta, pertanto, immodificabile. Inoltre, occorre tener presente che quando parliamo di “baby pensionati” ci riferiamo esclusivamente a coloro i quali hanno usufruito del decreto del 1973, distinguendoli da chi pur avendo diritto di accesso alla pensione prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età abbia maturato circa quattro decenni di lavoro (e di contribuzione) alle spalle.

 

Da quanto detto finora, non possiamo esimerci dal constatare come, oggi, ci si interroga sulla possibilità di intervenire su situazioni cristallizzate sulla base di leggi passate. Ciò detto, l’intenzione del Ministro del Lavoro appare quella di studiare un modello di ricalcolo con il sistema contributivo delle pensioni ottenute grazie al retributivo. Quali saranno le pensioni coinvolte e il coefficiente da applicare per il ricalcolo non è dato ancora saperlo. Staremo a vedere.

 

Andrea Carbone

Scuola di dottorato in Formazione della persona e mercato del lavoro

Università degli Studi di Bergamo – ADAPT

@AndreCarbons

 

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