Come ormai noto, in attuazione di quanto previsto dallโarticolo 26, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, il Decreto Ministeriale (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) del 15 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dellโ11 gennaio 2016, n. 7, ha dettato le modalitร di comunicazione delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
La nuova procedura ha destato non poche preoccupazioni, in particolar modo per lโipotesi in cui il dipendente โlasciโ il posto di lavoro senza ottemperare alla procedura telematica.
Per chiarezza ricordiamo che, a far data dal 12 marzo 2016, a pena di inefficacia e non di nullitร , le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sono fatte esclusivamente con modalitร telematiche su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso il sito www.lavoro.gov.it e trasmessi al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente con le modalitร individuate dal predetto Decreto Ministeriale.
Ci si รจ chiesto cosa accade laddove il lavoratore non adempia alla predetta procedura, ma piuttosto, abbandoni il posto di lavoro ovvero si limiti a consegnare una comunicazione scritta per rassegnare le proprie dimissioni.
Di fronte alle ipotesi suddette in tanti hanno suggerito di procedere con licenziamento disciplinare ex art. 7, Legge 20 maggio 1970, n. 300, attraverso la contestazione delle assenze ingiustificate, con inevitabile aggravio di costi a carico delle imprese (ticket licenziamento per finanziamento NASpI) e della finanza pubblica (indennitร di disoccupazione).
Veniamo, dunque, alla diversa ipotesi di lettura delle norme in questione.
Preliminarmente occorre ricordare che il legislatore delegato (i.d. Governo) ha emanato il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183, che lo ricordiamo, allโart. 1, comma 6, lett. g) dispone i seguenti princรฌpi e criteri direttivi: ยซprevisione di modalitร semplificate per garantire data certa nonchรฉ l’autenticitร della manifestazione di volontร della lavoratrice o del lavoratore in relazione alle dimissioni o alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, anche tenuto conto della necessitร di assicurare la certezza della cessazione del rapporto nel caso di comportamento concludente in tal senso della lavoratrice o del lavoratoreยป.
Il Governo, con la nuova procedura telematica, ha praticamente ignorato lโipotesi in cui il dipendente rassegni le dimissioni per comportamento concludente.
A questo punto perchรฉ unitamente alle norme del codice civile e della stessa legge 183 del 2014 non consideriamo lโatto unilaterale del dipendente dimissionario efficace tra le parti (datore/lavoratore) ed eventualmente inefficace solo nei confronti dei terzi.
Infatti, con la disposizione dellโart. 1334 c.c. โ norma a carattere generale – ยซgli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinatiยป, dunque il comportamento concludente del dipendente dimissionario produce lโeffetto (dimissioni) nel momento in cui la dichiarazione entra nella sfera di percezione del destinatario (datore di lavoro).
Qualcuno direbbe che la delega della legge 183 รจ rimasta inattuata!
Noi rispondiamo che utilizziamo la legge delegata fin dove รจ possibile (fin dove il dipendente rassegni le dimissioni con le modalitร previste dal DM); laddove ciรฒ non sia fattibile, per negligenza del lavoratore stesso, ci rifiutiamo di โtrasformareโ, senza alcuna logica giuridica, lโatto unilaterale del lavoratore.
A supporto invochiamo – ai fini dellโefficacia tra le parti (probabilmente non nei confronti dei terzi) dellโatto di dimissioni – lโart. 1334 c.c. e la stessa legge delega che, oltre a dettare princรฌpi e criteri direttivi ha disposto, lo ribadiamo, la ยซnecessitร di assicurare la certezza della cessazione del rapporto nel caso di comportamento concludente.ยป
A tal proposito, ed anche per giustificare sul piano giuridico la diversa lettura delle norme, segnaliamo la statuizione del giudice delle leggi del 1990 che, nel definire i caratteri della legge delega ha precisato: ยซsotto il profilo formale la legge delega รจ il prodotto di un procedimento di legiferazione ordinaria a sรฉ stante e in sรฉ compiuto e, pertanto, non รจ legata ai decreti legislativi da un vincolo strutturale che possa indurre a collocarla, rispetto a questi ultimi, entro una medesima e unitaria fattispecie procedimentale. Sotto il profilo del contenuto, essa รจ un vero e proprio atto normativo, nel senso che รจ un atto diretto a porre, con efficacia โerga omnesโ, norme (legislative) costitutive dell’ordinamento giuridico: norme che hanno la particolare struttura e l’efficacia proprie dei โprincipiโ e dei โcriteri direttiviโ, ma che, per ciรฒ stesso, non cessano di possedere tutte le valenze tipiche delle norme legislative (come, ad esempio, quella di poter essere utilizzate, a fini interpretativi, da qualsiasi organo o soggetto chiamato a dare applicazione alle leggi) Corte cost., 04-05-1990, n. 224.ยป
Candido Mogavero
Consulente del Lavoro
ADAPT professional fellow