Novità da Inail in materia di rimborso di farmaci a lavoratori infortunati e tecnopatici

Inail ha pubblicato la circolare n. 56 del 19 novembre 2013, in materia di prestazioni sanitarie necessarie al recupero dell’integrità psico-fisica degli infortunati e dei tecnopatici che fa seguito alla circolare n. 62 del 2012 relativa al rimborso delle spese per farmaci sostenute dai propri assistiti. Le tipologie dei farmaci sono elencati nella circolare del 2012 secondo la ripartizione in cinque grosse branche specialistiche (chirurgia, ortopedia, oculistica, dermatologia e neurologia-psichatria), e sono stati individuati da apposito “tavolo tecnico” istituito lo scorso anno dall’Istituto. Il “tavolo tecnico” definì l’ambito delle prestazioni sanitarie da garantire agli infortunati e ai tecnopatici in termini di priorità assoluta” e “quantificò sperimentalmente gli oneri finanziari connessi all’erogazione delle prestazioni allo scopo di accertare i margini di miglioramento consentiti dalle risorse di bilancio e di ampliare la rosa delle prestazioni erogabili”. Perché il farmaco possa essere rimborsato,l’evento che ha provocato il danno alla salute deve essere stato “riconosciuto indennizzabile” in relazione e limitatamente al periodo di inabilità temporanea assoluta al lavoro, nell’ottica di dare priorità ai farmaci necessari in fase acuta per una più pronta guarigione degli assicurati”. La circolare del 2012 avvertiva che al termine della fase di sperimentazione e nell’ipotesi in cui “sussistano margini di miglioramento in termini di risorse disponibili”, il rimborso potrà essere esteso ad altre prestazioni sanitarie e alle cure necessarie nel periodo successivo alla stabilizzazione dei postumi, sia per gli infortuni sia per le malattie professionali. Il lavoratore, per ottenere il rimborso dovrà presentare gli scontrini d’acquisto, la prescrizione medica, il codice fiscale e il codice ministeriale di riferimento del preparato.
 
Con la circolare 56/2013 reperibile sul sito dell’Istituto , Inail è tornato sul tema del rimborso dei farmaci agli infortunati e tecnopatici in periodo di inabilità temporanea assoluta.
 
Il riferimento è al comma 5 bis dell’articolo 11 del TU sicurezza, che, introdotto dal decreto correttivo n. 106/2009, «riconferma espressamente il diritto degli infortunati e dei tecnopatici a tutte le cure necessarie per il recupero dell’integrità psicofisica, senza oneri a loro carico». Il diritto, sottolinea l’Inail «è di diretta derivazione costituzionale, tenuto conto che le cure necessarie al recupero della capacità lavorativa (attualmente dell’integrità psicofisica, a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 13 del decreto legislativo n.38/2000) sono senz’altro da annoverare tra i mezzi adeguati alle esigenze di vita che il secondo comma dell’art. 38 della Costituzione impone di assicurare agli infortunati sul lavoro e ai tecnopatici».
 
L’art.11, comma 5-bis, d.lgs. n. 81/2008, introdotto dal decreto correttivo n. 106/2009, fa espresso richiamo alla necessità di evitare «oneri aggiuntivi per la finanza pubblica». Ne deriva che il diritto al rimborso dei farmaci trovi un limite nella sostenibilità finanziaria che impone l’individuazione di una scala di priorità da definire sperimentalmente sulla base dell’andamento della relativa spesa. Poiché,pertanto,il primo stanziamento di bilancio per la copertura degli oneri connessi al predetto rimborso è stato previsto nell’anno 2012 possono essere accolte soltanto le richieste di rimborso relative al suddetto anno. La circolare ricorda che con nota del 5 dicembre 2012,l’Istituto, in attesa di formale parere dell’Avvocatura generale,aveva impartito istruzioni disponendo che le richieste di rimborso dei farmaci fossero prese in considerazione con riferimento agli infortuni verificatisi e alle malattie professionali denunciate a decorrere dal 13 novembre 2012, data di pubblicazione della circolare n. 62 del 2012, riconosciuti regolari sia dal lato amministrativo sia dal lato medico.
 
Nelle nuove disposizioni, dettate a seguito dell’acquisizione del citato parere dell’Avvocatura, l’istituto conferma nel 13 novembre 2012 la data di decorrenza da cui possono essere presentate le richieste ma precisa che poiché il riferimento ai fini della decorrenza del diritto, alla data del verificarsi dell’infortunio o di denuncia della malattia professionale potrebbe determinare disparità di trattamento tra assicurati per i quali l’infortunio o la malattia si siano verificati successivamente alla suddetta data e assicurati per i quali infortunio o malattia, eventualmente anche molto gravi e, dunque, maggiormente meritevoli di tutela, siano occorsi precedentemente alla data medesima. le richieste di rimborso dei farmaci vengano prese in considerazione a prescindere dalla data del verificarsi di detti eventi, purché gli assicurati richiedenti si trovino nello stato di inabilità temporanea assoluta alla data del 13 novembre 2012. Gli infortuni e le malattie professionali devono essere riconosciuti regolari sia dal lato amministrativo sia dal lato medico. L’ulteriore condizione è che le date della prescrizione medica del farmaco e dello scontrino fiscale, comprovante l’acquisto del farmaco stesso, ricadano in tale periodo o in eventuale periodo di ricaduta in temporanea, relativi all’evento indennizzato Inail sottolinea, peraltro, preliminarmente, come l’articolo 11 al comma 5-bis faccia espresso richiamo alla necessità di evitare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
 

Silvana Toriello

Funzionario Inail

 

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