Nessun limite di reddito per la fruizione dello sgravio contributivo sulle retribuzioni di produttività. Analisi del Decreto Ministeriale del 14 febbraio 2014

La legge 247 del 2007, recependo il contenuto del Protocollo sul Welfare di luglio 2007, per incentivare la contrattazione di secondo livello istituì nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo di 650 milioni volto a finanziare gli sgravi contributivi da corrispondere sulle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali.
 
Il comma 67 della legge, al secondo punto, prevedeva che i datori di lavoro che avessero voluto accedere alle risorse dovevano presentare istanza all’Istituito Nazionale della Previdenza Sociale.
 
A febbraio dello scorso anno, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha emanato un Decreto Ministeriale con il quale, per l’anno 2014, ha determinato la misura percentuale massima della retribuzione di secondo livello oggetto dello sgravio contributivo previsto dall’art. 1 comma 67 della legge n. 247/2007, alla luce delle modifiche apportate al tema dalla legge n. 92/2012.
 
Va evidenziato che nel corso degli anni la norma ha subito significative modifiche. In particolare, l’art. 1, comma 249 della legge n. 228/2012, ha ridotto il budget originario (650 milioni di euro), di 43 milioni per il 2014, mentre il DL n. 102 del 31 agosto 2013, modificando l’impianto normativo precedente, ha stabilito che le risorse del Fondo per incentivare la contrattazione di secondo livello decorrenti dall’anno 2014, si riferissero allo sgravio contributivo da riconoscere con riferimento alle quote di retribuzione corrisposte nell’anno precedente.
 
Più volte l’INPS è intervenuta con una serie di messaggi e circolari volte a chiarire i contenuti e le modalità di accesso allo sgravio contributivo. Il primo chiarimento sulla normativa risale a giugno 2014, quando con Circolare n. 78, l’Istituto ha voluto analizzare dettagliatamente il decreto, specificando che lo sgravio, con riferimento alle somme corrisposte ai lavoratori nel 2013,  sarebbe stato concesso nel 2014 nella misura del 2,25% della retribuzione contrattuale annua di ciascun lavoratore, ossia, come specificato dalla Circolare Inps 82/2008, della retribuzione imponibile annua ai fini previdenziali.
 
Riguardo alle condizioni di accesso, il Decreto, all’articolo 2, ad oggi dispone che i contratti collettivi aziendali e territoriali, oltre a dover essere sottoscritti dai datori di lavoro e regolarmente depositati presso le Direzioni territoriali del lavoro entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto in oggetto, devono anche prevedere erogazioni correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, oltre che essere collegate ai risultati riferiti all’andamento economico o agli utili dell’impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.
 
Come può evincersi dalla legge, per l’accesso al beneficio rimangono vincolanti due elementi: il deposito – presso la Direzione territoriale del lavoro competente- degli accordi sottoscrittie il raggiungimento di un obiettivo legato ad incrementi di redditività, efficienza e produttività aziendale.
 
La normativa vigente, sebbene nella concessione dello sgravio fissi dei limitida calcolare sul tetto della retribuzione, nulla dice circa le soglie per l’accesso all’agevolazione imposte dal reddito.
A chiarire questo punto è intervenuto recentemente il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che, con interpello n. 2/2015, ha risposto ad un’istanza avanzata da Federmanager, nella quale si chiedeva di conoscere motivato parere sulla possibilità che la “categoria dei dirigenti” potesse fruire dell’agevolazione.
 
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale per le politiche Previdenziali e Assicurative, della Direzione generale delle Relazioni industriali e dei rapporti di lavoro, dell’INPS e dell’Ufficio legislativo, il Ministero del Lavoro ha precisato che ai fini dell’agevolazione contributiva non esistono limitazioni di sorta circa l’entità del reddito del lavoratore che può sempre e comunque rientrare nella misura incentivante, seppur nei limiti della percentuale del 2,25% del trattamento economico annuo del lavoratore interessato.
 
Inoltre, muovendo dall’analisi dell’art. 2 del Decreto ministeriale, ai sensi del quale lo sgravio in questione trova applicazione per tutte le erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, si può osservare che il dirigente ricopre un ruolo strategico in funzione del miglioramento della produttività e di ogni altro fattore utile alla competitività dell’azienda, incidendo sui fattori summenzionati.
 

Carmen Di Stani

Scuola internazionale di dottorato in Formazione della persona e mercato del lavoro

ADAPT-CQIA, Università degli Studi di Bergamo

@Carmendst89

 

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Nessun limite di reddito per la fruizione dello sgravio contributivo sulle retribuzioni di produttività. Analisi del Decreto Ministeriale del 14 febbraio 2014
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