Nel contratto di agenzia è valido il patto di non concorrenza post-contrattuale senza un corrispettivo in denaro
| di Federico Fornaroli
Anzitutto, a titolo introduttivo circa la materia in oggetto, appare opportuno rilevare che, nel rapporto di agenzia, il patto di non concorrenza post‑contrattuale è disciplinato dall’art. 1751‑bis c.c., il quale ne richiede la forma scritta e, oltre a porre un limite massimo di durata pari a due anni, ne circoscrive l’oggetto (zona, clientela, beni/servizi). Inoltre, il comma 2 di tale disposizione collega l’accettazione del patto medesimo alla corresponsione di un’indennità “di natura non provvigionale”, rimettendo alla contrattazione tra le parti (anche rispetto agli accordi economici collettivi) la determinazione del relativo importo. Tuttavia, non si esplicita se ciò sia preteso a pena di nullità.
Più precisamente, si tratta di una previsione che trae origine dall’art. 20, Direttiva 86/653/CEE, che definisce il patto di non concorrenza post-contrattuale e ne stabilisce le condizioni di validità in maniera stringente, giacché “un patto di non concorrenza è valido solo nella misura in cui: a) sia stipulato per iscritto; e b) riguardi il settore geografico o il gruppo di persone e il settore geografico affidati all’agente commerciale, nonché le merci di cui l’agente commerciale aveva la rappresentanza ai sensi del contratto […] solo per un periodo massimo di due anni dopo l’estinzione del contratto”.
Quindi, la citata Direttiva Europea non risulta imporre alcun obbligo di corrispettivo per la validità del patto in questione, lasciando al diritto locale degli Stati Membri l’introduzione di ulteriori restrizioni o di obbligazioni più favorevoli. Ed è proprio ciò che succede in Italia.
Difatti, l’art. 1751-bis recita che “l’accettazione del patto di non concorrenza comporta, in occasione della cessazione del rapporto, la corresponsione all’agente commerciale di una indennità di natura non provvigionale”, la cui individuazione è legata ai parametri ivi previsti.
Sicché, sulla scorta di quanto preliminarmente sopra illustrato, sembra che nel nostro ordinamento il patto di non concorrenza post-contrattuale esiga il riconoscimento di un corrispettivo a favore dell’agente. Del resto, esso apparirebbe (e appare) uno schema coerente con i canoni del diritto italiano in relazione a un rapporto sinallagmatico, quale è il patto di non concorrenza.
Nondimeno, nel sistema normativo nostrano, risulta mancare una disciplina espressa in ordine a: (i) la possibilità di derogare a detta regola; e (ii) l’effetto derivante dall’assenza di un corrispettivo concordato tra le parti contrattuali.
Di conseguenza, laddove vi fosse un simile scenario, sarebbe inevitabile ricorrere ai principi generali e, quindi, all’essenzialità di prevedere un corrispettivo (sia esso in natura o in denaro) in un rapporto sinallagmatico come quello in argomento. D’altronde, se lo scopo del preponente – in estrema sintesi – è la tutela della propria posizione nel mercato di riferimento, quello dell’agente non può che essere il riconoscimento di un compenso per i correlati obblighi assunti al riguardo e, così, “incontrare” le esigenze del preponente. D’altra parte, diversamente opinando (ovverosia, se vi fosse un obbligo privo di corrispettivo), vi sarebbe un forte squilibrio e soltanto una parte (cioè, il preponente) beneficerebbe gratuitamente dei vincoli posti esclusivamente in capo all’agente.
Tanto premesso, veniamo ora all’ordinanza n. 1226/2026, mediante la quale la Suprema Corte di Cassazione è recentemente tornata a pronunciarsi in merito alla tema sopra esposto: la legittimità dell’assenza di corrispettivo relativamente al patto di non concorrenza post-contrattuale nel rapporto di agenzia.
Nel dettaglio, si tratta di un provvedimento piuttosto articolato, che tocca una serie di questioni inerenti alla corretta gestione di un rapporto di agenzia impugnato dall’ex agente, compreso – appunto – il patto di non concorrenza post-contrattuale sottoscritto da quest’ultimo.
In particolare, gli Ermellini ribadiscono il proprio orientamento già espresso in passato: il patto di non concorrenza post-contrattuale è valido anche in assenza di uno specifico corrispettivo o qualora le parti lo abbiano negozialmente escluso (Cass. Civ., Sez. Lav., nn. 17239/2016 e 13796/2017).
Infatti, “[…] atteso che la non specifica valorizzazione economica dell’impegno può giustificarsi come conveniente nel contesto dell’intero rapporto di agenzia. Pertanto, la naturale onerosità del patto di non concorrenza non è inderogabile, in quanto non presidiata da una sanzione di nullità espressa e non è diretta alla tutela di un interesse pubblico generale”.
Dunque, i Supremi Giudici, in virtù delle richiamate pregresse decisioni, evidenziano la non stretta necessità di un compenso per l’agente sottoscrittore di un patto di non concorrenza post-contrattuale, pur a fronte dei significativi impegni assunti da quest’ultimo al riguardo.
Tuttavia, a parere di chi scrive, sarebbe errato sostenere che ciò comporta tout court la possibilità di applicare siffatto patto senza la reale presenza di un elemento sinallagmatico. Difatti, a ben vedere, quest’ultimo aspetto è ravvisato “nel contesto dell’intero rapporto di agenzia”, che, così, viene considerato – un po’ come può accadere con il patto di stabilità per il lavoratore subordinato – una contropartita adeguata degli obblighi imposti all’agente. In altri termini, il profilo sinallagmatico c’è nella sostanza, come, in effetti, deve esserci.
Conseguentemente, benché la lettura dell’ordinanza in parola porti a pensare che la Suprema Corte abbia adottato un approccio più formale (ossia, che la derogabilità della natura onerosa del patto di non concorrenza mutua dall’assenza di una sanzione di nullità espressa), invero, il requisito essenziale della causa nel rapporto a prestazioni corrispettive viene comunque garantito nelle vesti della c.d. causa concreta, rappresentata dal “contesto dell’intero rapporto di agenzia”.
Ad ogni modo, non può neppure trascurarsi come i Giudici di Piazza Cavour abbiano proposto una formulazione piuttosto criptica, che potrebbe anche lasciar intendere la volontà di propendere per una visione più formale, tale per cui la mera assenza di una sanzione di nullità espressa permette la derogabilità di una norma. Infatti, ove mancasse la c.d. causa del contratto, quest’ultimo sarebbe nullo, per carenza di uno dei suoi elementi essenziali.
Pertanto, non può certo dirsi compiutamente chiarita la tematica sopra descritta, anche perché il formalismo sulla cui base la Cassazione poggia le proprie argomentazioni non è pienamente persuasivo e convincente, specialmente poiché sembra tralasciare: (i) la tipica dinamica che si instaura in un patto di non concorrenza; e (ii) i canoni propri dei rapporti sinallagmatici nel nostro ordinamento.
In ogni caso, risulta altrettanto appropriato sottolineare come il decisivo richiamo della Suprema Corte alla “convenienza nel contesto dell’intero rapporto” implichi un accertamento fattuale non sempre di agevole verifica. Infatti, occorre esaminare se vi sia stata una reale negoziazione e se il bilanciamento complessivo sia effettivo, specie in presenza di contratti standardizzati e di asimmetrie di forze contrattuali in gioco.
In tali scenari, i principi di correttezza e buona fede (articoli, rispettivamente 1175 e 1375 c.c.) e la proporzionalità del vincolo (ambito, durata, oggetto) potrebbero riemergere come strumenti di controllo “sostanziale”, pur in assenza di una nullità automatica per mancanza di corrispettivo nel patto di non concorrenza sottoscritto fra le parti. Ad ogni buon conto, resta ferma la circostanza cruciale che, in simili contesti, la negoziazione fra le parti e i conseguenti equilibri raggiunti dalle medesime sono il fulcro fondamentale per regolare al meglio la materia e prevenire o mitigare eventuali criticità e contenziosi ad essa connessi.
Bollettino ADAPT 16 febbraio 2026, n. 6
ADAPT Professional Fellow
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