Pensioni e legge di bilancio: via libera al cumulo gratuito

Con la Legge di Stabilità 2017, viene messa mano all’istituto del cumulo gratuito introdotto nel 2013 dalla legge n. 228/2012 e viene ampliato l’ambito d’applicazione del suddetto istituto. Dal 2017, infatti, i lavoratori che prima potevano unire i molteplici periodi assicurativi ai fini pensionistici solo tramite l’istituto oneroso della ricongiunzione, oggi possono ricorrere al cumulo gratuito.

 

Sia la ricongiunzione che il cumulo gratuito sono istituti previdenziali che, alla stregua di una situazione di alta mobilità professionale, rispondono alla sempre più diffusa esigenza di realizzazione e completamento di una posizione previdenziale unica che tenga conto di tutti i periodi contributivi frammentati in diversi regimi.

 

Da anni, il legislatore si preoccupa di dettare una disciplina tesa a limitare in un certo qual modo la misura dell’insoddisfazione dei lavoratori cd. “professionalmente mobili”, evitando che gli stessi assicurati possano versare contributi inutilmente, nel caso di mancato adeguamento del trattamento previdenziale ai loro percorsi professionali multiformi.

 

Non di meno fa il legislatore della Finanziaria 2017, che amplia il campo d’applicazione del cumulo gratuito, permettendo ai lavoratori che, prima del 2017, potevano solo fare domanda di ricongiunzione dei periodi contributivi diversificati, di poter utilizzare il sistema del cumulo gratuito ai fini pensionistici.

 

La Legge di Stabilità 2017, in particolare l’art. 1 comma 195 che modifica l’art. 1 comma 239 della l. 228/2012, ridefinisce la fattispecie del cumulo gratuito, disponendo quanto segue: “Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e di ricongiunzione dei periodi assicurativi di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e successive modificazioni, i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che non siano già titolari di trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un’unica pensione (…)”.

Nei casi di esercizio della facoltà di ricongiunzione, viene data la facoltà ai contribuenti di accedere al sistema del cumulo gratuito (art. 1 comma 197 della Legge di Stabilità 2017[1]), anziché fare domanda per il ricongiungimento oneroso dei periodi contributivi.

 

La tecnica del cumulo consente la sommatoria delle posizioni contributive “sparse” presso enti gestori diversi; ma, al contrario di ciò che avviene nella ricongiunzione, tale sommatoria delle variegate anzianità contributive pregresse è soltanto virtuale e ideale, nel senso che viene effettuata in astratto al solo fine di stabilire se la somma di tutti i contributi accantonati sia sufficiente al raggiungimento del diritto previdenziale a pensione presso ciascun ente. Accertato il diritto alla prestazione pensionistica, che si concreterà al maturarsi dei requisiti e delle condizioni prescritte al riguardo[2], ogni gestione assicurativa erogherà pro-quota il relativo trattamento pensionistico in base all’ammontare dei contributi che risultino effettivamente versati presso gli enti medesimi secondo le regole di ciascuna cassa.

 

Si tratta, perciò, di una fictio iuris della sommatoria dei vari periodi contributivi del singolo lavoratore mobile, al contrario della ricongiunzione ove il trasferimento dei contributi è materiale. Questa differenza non ha solamente interesse teorico, ma comporta sul piano fattuale effetti dirimenti che spingono a scegliere la modalità del cumulo piuttosto che quella della ricongiunzione. Difatti, il materiale trasferimento delle posizione contributive tramite la ricongiunzione porta con sé necessariamente l’onerosità di tale azione a carico del lavoratore. All’inverso, il meccanismo del cumulo è un riconoscimento virtuale della sommatoria di periodi contributivi tramite la fruizione della tecnica del cumulo gratuito in favore di alcune e determinate tipologie di lavoratori.

 

Certamente il cumulo è un opzione preferenziale da parte dei prestatori di lavoro, poiché li è garantito un rapido recupero delle contribuzioni “frantumate” qua e là tra diversi regimi assicurativi gestori, conseguito con totale esonero dagli onerosissimi costi prospettati al riguardo dal metodo della ricongiunzione.

 

Dal 2017, ai lavoratori che prima potevano solo far domanda per la ricongiunzione di periodi assicurativi frazionati, oggi li è consentito il cumulo gratuito, ai fini dell’acquisizione di un unico trattamento pensionistico, dei periodi contributivi maturati presso diversi regimi.

 

Così, nel far fronte alle esigenze di mobilità professionale si manifesta l’effettiva predilezione – supportata oggi a livello legislativo – per il ricorso allo strumento del cumulo gratuito piuttosto che a quello della ricongiunzione onerosa.

 

Maddalena Saccaggi

Scuola internazionale di dottorato in Formazione della persona e mercato del lavoro

ADAPT, Università degli Studi di Bergamo

@msaccaggi

 

[1]Per i casi di esercizio della facoltà di ricongiunzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, da parte dei soggetti, titolari di più periodi assicurativi che consentono l’accesso al trattamento pensionistico a seguito di quanto previsto all’articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per effetto delle modifiche introdotte dal comma 195 del presente articolo, sono consentiti, su richiesta degli interessati, il recesso e la restituzione di quanto già versato, solo nei casi in cui non si sia perfezionato il pagamento integrale dell’importo dovuto. La restituzione di quanto versato è effettuata a decorrere dal dodicesimo mese dalla data della richiesta di rimborso in quattro rate annuali, non maggiorate di interessi. Il recesso di cui al presente comma non può, comunque, essere esercitato oltre il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e nei casi in cui abbia già dato titolo alla liquidazione del trattamento pensionistico”.

[2] Cfr. art. 1 comma 239 della l. 228/2012 secondo periodo: “La predetta facoltà può essere esercitata per la liquidazione del trattamento pensionistico a condizione che il soggetto interessato abbia i requisiti anagrafici previsti dal comma 6 dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e il requisito contributivo di cui al comma 7 del medesimo articolo 24, ovvero, indipendentemente dal possesso dei requisiti anagrafici, abbia maturato l’anzianità contributiva prevista dal comma 10 del medesimo articolo 24, adeguata agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché per la liquidazione dei trattamenti per inabilità e ai superstiti di assicurato deceduto”.

 

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