Lavoro irregolare e irregolarità contributive dopo il c.d. “decreto PNRR”

ADAPT – Scuola di alta formazione sulle relazioni industriali e di lavoro

Per iscriverti al Bollettino ADAPT clicca qui

Per entrare nella Scuola di ADAPT e nel progetto Fabbrica dei talenti scrivi a: selezione@adapt.it

Bollettino speciale ADAPT 10 aprile 2024, n. 1 
 
Il decreto-legge n. 19/2024 (c.d. “Decreto PNRR”) è intervenuto – tra le altre materie d’interesse (si vedano commenti e schede riepilogative pubblicate nel Bollettino speciale ADAPT n. 1/2024) – su alcuni aspetti riconducibili alla più ampia categoria del “lavoro irregolare”.

 
Il presente contributo si concentra su tre disposizioni specifiche, che riguardano nuovi requisiti per l’accesso a benefici normativi e contributivi (quali sgravi contributivi, riduzione di aliquote, norme incentivo, etc.), l’innalzamento di alcune sanzioni amministrative pecuniarie (c.d. “maxi-sanzione”) relative all’impiego di lavoro c.d. “nero”, nonché la ridefinizione delle sanzioni civili per i casi di omissione ed evasione contributiva.
 
Regolarità contributiva e benefici normativi/contributivi
 
Tramite l’art. 29, co. 1, lett. a), del decreto in parola, di modifica dell’art. 1, co. 1175, legge n. 296/2006, è previsto che a decorrere dal 1° marzo 2024, al fine di poter beneficiare dei benefici contributivi e normativi previsti dall’ordinamento, sia necessaria – oltre che il possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) ed il rispetto della contrattazione collettiva nazionale, aziendale/territoriale, stipulata dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale – anche l’assenza di violazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed il rispetto della normativa in materia di tutela delle condizioni di lavoro, secondo l’elenco che sarà definito con successivo decreto ministeriale (Ministero del lavoro e delle politiche sociali).
 
La lettera b) dell’articolo in esame prevede altresì, con l’aggiunta di un nuovo comma 1175-bis alla disciplina del 2006, la garanzia della spettanza dei benefici nell’ipotesi di successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi ed assicurativi, nonché il ripristino del rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza e condizioni di lavoro, entro i termini imposti dagli organi di vigilanza. Di contro, nel caso di violazioni amministrative per le quali non è consentita regolarizzazione, il recupero del beneficio non potrà essere superiore al doppio dell’importo delle sanzioni comminate.
 
Maxi-sanzione
 
Con medesima decorrenza (1° marzo 2024), l’art. 29, co. 3, del decreto-legge n. 19/2024, è stata elevata la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. art. 3, co. 3, decreto-legge n. 12/2002, come conv. in legge n. 73/2002, per l’impiego di lavoro “nero” – ovvero quello avviato senza la preventiva comunicazione di assunzione – al 30% degli importi originariamente previsti. Si tratta della seconda maggiorazione percentuale di tale ipotesi sanzionatoria, che aveva già conosciuto un primo incremento del 20% con la legge n. 145/2018 (art. 1, co. 445, lett. d), n. 1).
 
Sanzioni civili per omissione ed evasione contributiva
 
L’art. 30, co. 5, del decreto-legge n. 19/2024 ridisegna l’apparato sanzionatorio per le ipotesi di omissione ed evasione contributiva, rispetto a quanto originariamente previsto all’art. 116, co. 8, rispettivamente lett. a) e b), della legge n. 388/2000.
 
La novella pare finalizzata ad assicurare un regime di favore, in termini di decremento del peso sanzionatorio per le ipotesi di spontanea o rapida regolarizzazione dei contributi omessi/evasi. Infatti, per il caso di omissione contributiva (omesso o ritardato versamento, entro il termine stabilito dalla legge, dei contributi dovuti mensilmente o periodicamente, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie), le maggiorazioni percentuali (5,5%) al Tasso ufficiale di riferimento (“TUR”) già definite sono qui escluse per il caso di versamento effettuato spontaneamente entro 120 giorni dall’omissione ed in unica soluzione; con un importo massimo pari al 40% dei contributi omessi.
 
Quanto invece alla più grave ipotesi di evasione (cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l’intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, mediante registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero), per la quale il decreto in commento introduce un meccanismo di sanzioni maggiorate graduato rispetto ai termini di adempimento, con il TUR maggiorato del 5,5% in caso di denuncia spontanea entro 120 gg e pagamento (in un’unica soluzione o della prima rata, in caso di rateazione) entro 30 gg, oppure del 7,5% per pagamento entro 90 gg, sempre con limiti massimi del 40% di quanto evaso.
 
Si rintracciano inoltre nuovi obblighi a carico dell’INPS “al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), anche in termini preventivi rispetto alle scadenze contributive, finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l’assolvimento degli obblighi contributivi e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili”, con previsione di sanzioni ridotte nel caso di adempimento ad omissioni/evasioni contributive che dovessero emergere da tali nuovi applicativi.
 
Infine, si rinvia agli Enti la fissazione di riduzione degli importi delle sanzioni anche per le ipotesi di crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale assistite da CIGS e nei casi di particolare rilevanza sociale ed economica, oltre che alle già previste ipotesi (ad esempio in caso di contrastanti/sopravvenuti orientamenti giurisprudenziali connessi a particolari incertezze interpretative sull’obbligo contributivo).
 
Tali novità, in merito ai dettagli delle quali si rinvia necessariamente alla scheda riepilogativa, hanno decorrenza differita al 1° settembre 2024.
 
Osservazioni
 
Le principali misure qui commentate – oltre alla norma connessa al rispetto delle condizioni di lavoro (art. 29, co. 3) ai fini dei benefici normativi/contributivi – riaffermano un approccio emergenziale e poco organico al diritto sanzionatorio del lavoro (per una panoramica degli interventi, oltre che i commenti presenti nel Bollettino Speciale che ospita il presente contributo, cfr. P. Rausei, Una nuova riforma del sistema ispettivo con riposizionamento del quadro sanzionatorio nella prospettiva di un rafforzamento di tutele per la regolarità e la sicurezza del lavoro), con l’inasprimento di alcune sanzioni (in particolare quelle legate al lavoro c.d. “nero”) ed invece l’introduzione di una nuova gradualità nel complesso schema di determinazione delle sanzioni civili per il caso di omissione ed evasione contributiva.
 

E ciò nell’ottica di riduzione delle stesse per i casi di adempimento spontaneo o entro determinati limiti temporali fissati dalla medesima norma, il che dovrebbe favorire una più rapida regolarizzazione delle posizioni attenzionate. Quest’ultimo appare essere, invero, il principale elemento di novità della novella commentata.
 
Marco Menegotto

ADAPT Professional Fellow

Questa immagine ha l'attributo alt vuoto; il nome del file è X-square-white-2-2.png@MarcoMenegotto

Lavoro irregolare e irregolarità contributive dopo il c.d. “decreto PNRR”
Tagged on: