L’aumento retributivo retroattivo stabilito in sede di rinnovo del CCNL si applica anche al lavoratore che nel frattempo ha cessato il proprio rapporto. Le clausole migliorative a efficacia retroattiva sono applicabili a tutti se non diversamente indicato
L’aumento retributivo retroattivo stabilito in sede di rinnovo del CCNL si applica anche al lavoratore che nel frattempo ha cessato il proprio rapporto. Le clausole migliorative a efficacia retroattiva sono applicabili a tutti se non diversamente indicato