La responsabilità datoriale per infortunio sul luogo di lavoro e la genericità delle previsioni del DVR
| di Federico Fornaroli
Bollettino ADAPT 1 dicembre 2025, n. 42
Con la sentenza n. 24/2025, il Tribunale di Rovereto è recentemente intervenuto a dirimere una controversia concernente un infortunio sul lavoro subito da un lavoratore durante la fase di trasporto di determinati oggetti, mediante un carrello portavetri.
In particolare, sul piano fattuale e come emerso dalla consulenza tecnica d’ufficio in fase giudiziale, l’infortunio si è verificato il 20 febbraio 2019, quando il carico di detto carrello, non essendo stato legato allo stesso, è fuoriuscito, travolgendo parzialmente il lavoratore, con annesso urto all’arto superiore e inferiore destro.
Senonché, nell’ambito del giudizio emergeva che il Documento di Valutazione dei Rischi (c.d. “DVR”) della società datrice di lavoro, all’epoca di siffatto infortunio, “pur riportando le operazioni di immagazzinaggio e trasporto mediante carrelli e i rischi lavorativi di schiacciamento, urto e impatto da parte del materiale lavorato, prevedeva genericamente le misure formative e di uso dei dispositivi di protezione individuale (c.d. “DPI”)”.
Difatti, l’azienda, solamente di lì a breve, ossia il 7 marzo 2019, aggiornava il DVR, inserendovi la specifica in merito alle attività di trasporto interno delle lastre di vetro con carrelli a spinta manuale e alle correlate misure prevenzionistiche. E ciò, quindi, quale verosimile effetto dell’incidente in questione.
Da quanto sopra, dunque, il Tribunale decideva di far discendere la responsabilità colposa dell’azienda nei confronti del lavoratore ricorrente, poiché, oltre all’evento in sé, la carenza palesata nel DVR appariva come una chiara manifestazione di un vizio inequivocabilmente e unicamente ascrivibile alla posizione del datore di lavoro.
Infatti, il datore di lavoro “ha l’obbligo giuridico di analizzare e individuare, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all’interno dell’azienda” e, conseguentemente, di redigere e/o aggiornare il DVR. Sicché, in altri termini, il DVR deve anzitutto essere correttamente e specificatamente predisposto, in piena coerenza con l’effettiva operatività del business aziendale.
Diversamente, difatti, per il giudice trentino, una simile lacuna “documentale” diviene la prima prova di responsabilità colposa datoriale, laddove vi sia un infortunio sul luogo di lavoro non coperto dalle previsioni del DVR o quando queste siano generiche.
Pertanto, il tribunale adito ha ritenuto di accogliere le domande del lavoratore e, così, condannare la società resistente al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale patito dal medesimo, mediante gli usuali parametri delle c.d. tabelle 2024 del Tribunale di Milano, unitamente alla valutazione del c.d. danno differenziale rispetto alla somma liquidata dall’INAIL.
Ciò posto, la sentenza in parola pone in risalto – e questa ne è probabilmente la sua peculiarità – l’importanza di dotarsi di un DVR dettagliato e puntuale da parte delle aziende, con adeguato anticipo.
Infatti, il giudice ha voluto limpidamente enfatizzare come anche l’apparente mera formalità del DVR impatti significativamente sulla gestione e regolazione della salute e sicurezza sul luogo di lavoro dei dipendenti, al punto tale che, qualora non vi fosse armonia fra le attività espletate e il DVR stesso, quest’ultimo può diventare la cartina tornasole delle responsabilità addebitabili al datore di lavoro. E ciò, peraltro, senza badare troppo all’effettiva più o meno imprudenza o inavvedutezza (talvolta anche maldestria e sottovalutazione) del comportamento del lavoratore, che, nel caso di specie, avrebbe forse potuto evitare l’accaduto applicando un atteggiamento di buon senso (ovverosia, legando il materiale al carrello).
D’altronde, qui – una volta che il lavoratore coinvolto abbia dimostrato l’accadimento dell’evento dannoso, l’adempimento datoriale in materia di prevenzione del medesimo e l’afferente nesso di causalità (sul punto, cfr. Cass. n. 9120/2024) – l’onere probatorio grava sul datore di lavoro e l’assenza di un DVR contenente regole precise indebolisce l’azienda, agevolando la presunzione di colpa nei confronti di quest’ultima.
Inoltre, anche l’elemento temporale può acquisire un peso specifico, poiché un aggiornamento eccessivamente a ridosso di un precedente evento lesivo di un lavoratore potrebbe non essere sufficiente, in quanto effettuato in un “periodo sospetto”. Di conseguenza, ancora una volta, si tratta di intervenire in modo tempestivo e preventivo, proprio per mitigare le potenziali criticità attinenti alla tipologia di attività perseguita dalla società datrice di lavoro.
Invero, la pronuncia in parola risulta essere allineata con un recente orientamento della Corte di Cassazione (Cass. Pen. n. 1437/2024) secondo il quale il datore di lavoro è sempre obbligato ad aggiornare periodicamente il DVR, soprattutto in virtù della costante evoluzione tecnologica (cfr. Cass. Pen. n. 20129/2016).
Pertanto, l’azienda è sempre la garante primaria della corretta tenuta, processazione, disciplina e aggiornamento del DVR, il quale deve essere inteso alla stregua di una fonte regolamentare interna “viva” e sempre “in movimento”, in ragione delle materiali esigenze aziendali che si manifestano nel tempo. La manchevolezza di tutto ciò, nelle ipotesi di giudizio per l’infortunio patito dal lavoratore, non può che avvantaggiare la posizione dello stesso rispetto a quella aziendale.
Alla luce di quanto sopra, le imprese sono chiamate ad attenzionare sempre maggiormente gli oneri formali prima ancora che sostanziali in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, tentando di stimare e preventivare le possibili implicazioni causate dall’esecuzione delle prestazioni lavorative dei dipendenti, allo scopo di minimizzare i rischi connessi e, quantomeno, calmierare la responsabilità datoriale a ciò inerente. Infatti, come reso evidente dalle citate pronunce giurisprudenziali, l’orientamento che si potrebbe ormai definire prevalente mira a colpire le aziende già nella fase prodromica e più formale – di prevenzione “sulla carta” – ove vi sia carenza di dettaglio e precisione nella redazione del DVR. La dinamica dell’evento che fattualmente cagiona l’infortunio sul luogo di lavoro al lavoratore, pur configurando l’elemento genetico, diviene quasi un aspetto rafforzativo per identificare la relativa responsabilità datoriale.
ADAPT Professional Fellow
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