La Consulta frena la contrattazione “pirata” nel settore cooperativo  

Con la Sentenza n. 51 del 26 marzo 2015, la Corte Costituzionale offre un importante contributo all’attività di contrasto della contrattazione c.d. pirata, fenomeno particolarmente preoccupante e diffuso nel settore cooperativo.
 
 
La sentenza della Consulta
 
La questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Lucca, riguarda l’art. 7, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dall’art. 1, comma 1, della legge 28 febbraio 2008, n. 31, nella parte in cui stabilisce che «fino alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di società cooperative, in presenza di un pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, le società cooperative che svolgono attività ricomprese nell’ambito di applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria». Secondo il giudice a quo, questa norma violerebbe l’art. 39, seconda parte, Cost., poiché, pur in presenza di una pluralità di fonti collettive, impone al giudice di applicare al socio lavoratore di una società cooperativa un trattamento retributivo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di settore stipulati dalle sole organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. In definitiva, il giudice rimettente ritiene che la norma citata violerebbe il principio di libertà sindacale, realizzando un’indebita estensione dell’efficacia erga omnes dei contratti collettivi, in contrasto con quanto stabilito dall’art. 39 Cost. che, com’è noto, impone a tal fine il rispetto di precise condizioni formali.
 
La Corte Costituzionale ritiene infondata la questione, in virtù di una motivazione focalizzata più sul contesto sistematico della diposizione censurata che direttamente su quest’ultima. Invero, il giudice delle leggi rammenta, a tal proposito, la legge 3 aprile 2001, n. 142 con la quale il legislatore ha inteso estendere la tutela propria del lavoro subordinato ai soci lavoratori delle cooperative come i diritti individuali e collettivi previsti dalla legge 20 maggio 1970, n. 300. In particolare, l’art. 3 di detta legge ha stabilito che, «fermo restando quanto previsto dall’articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300» – che impone alle imprese titolari di benefici accordati dallo Stato ed agli appaltatori di opere pubbliche di applicare o far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona – «le società cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine». Inoltre, la Corte richiama l’art. 9, comma 1, lettera f), della legge 14 febbraio 2003, n. 30 che, nel modificare l’art. 6, comma 2, della legge n. 142 del 2001, ha stabilito che il rinvio ai contratti collettivi nazionali operi per il «solo trattamento economico minimo di cui all’articolo 3, comma 1» della legge n. 142 del 2001.
 
La Corte rammenta anche che l’art. 7, comma 4, del dl n. 248 del 2007, la disposizione oggetto di scrutinio di costituzionalità, è stata adottata all’indomani del Protocollo d’intesa, sottoscritto il 10 ottobre 2007 da Ministero del lavoro, Ministero dello sviluppo economico, AGCI, Confcooperative, Legacoop, CGIL, CISL, UIL, in cui il Governo assumeva l’impegno di avviare «ogni idonea iniziativa amministrativa affinché le cooperative adottino trattamenti economici complessivi del lavoro subordinato, previsti dall’articolo 3, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, non inferiori a quelli previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto dalle associazioni del movimento cooperativo e dalle organizzazioni sindacali per ciascuna parte sociale comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel settore di riferimento» (punto C). L’obiettivo condiviso dai firmatari del Protocollo era di contrastare l’applicazione di contratti collettivi sottoscritti da organizzazioni datoriali e sindacali di non accertata rappresentatività, che prevedano trattamenti retributivi potenzialmente in contrasto con la nozione di retribuzione sufficiente, di cui all’art. 36 Cost.. Da notare che i giudici costituzionali richiamano l’«intensa attività ispettiva, promossa dal Ministero del lavoro» riguardo ai trattamenti economici dei soci-lavoratori, e le circolari del Ministero del lavoro 9 novembre 2010, 6 marzo 2012, 1° giugno 2012, come evidenziato anche dalla lettera circolare n. 7068 del 28 aprile 2015, con la quale lo stesso Ministero invita le strutture territoriali ad avvalersi in ogni utile sede delle argomentazioni contenute nella sentenza.
 
Dopo tale, non breve, premessa, i giudici si occupano del censurato art. 7, comma 4, cit., per affermare che tale norma, congiuntamente all’art. 3 della legge n. 142 del 2001, «lungi dall’assegnare ai predetti contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, efficacia erga omnes, in contrasto con quanto statuito dall’art. 39 Cost., mediante un recepimento normativo degli stessi, richiama i predetti contratti, e più precisamente i trattamenti economici complessivi minimi ivi previsti, quale parametro esterno di commisurazione, da parte del giudice, nel definire la proporzionalità e la sufficienza del trattamento economico da corrispondere al socio lavoratore, ai sensi dell’art. 36 Cost. Tale parametro è richiamato – e dunque deve essere osservato – indipendentemente dal carattere provvisorio del medesimo art. 7, che fa riferimento «alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di società cooperative». Nell’effettuare un rinvio alla fonte collettiva che, meglio di altre, recepisce l’andamento delle dinamiche retributive nei settori in cui operano le società cooperative, l’articolo censurato si propone di contrastare forme di competizione salariale al ribasso, in linea con l’indirizzo giurisprudenziale che, da tempo, ritiene conforme ai requisiti della proporzionalità e della sufficienza (art. 36 Cost.) la retribuzione concordata nei contratti collettivi di lavoro firmati da associazioni comparativamente più rappresentative.»
 
 
“Desuetudine” dell’art. 39 seconda parte Cost.?
 
Sul piano politico-sociale la pronuncia della Corte merita incondizionata approvazione, dal momento che, soprattutto in un periodo storico caratterizzato da una prolungata crisi economica, il fenomeno della contrattazione “pirata” – a contrasto del quale è stata adottata la disposizione contestata, ed in generale la nozione di “sindacato comparativamente più rappresentativo” – non è in alcun modo tollerabile. Sempre su tale piano, sono del tutto condivisibili, pertanto, le osservazioni del giudice delle leggi circa il contesto normativo e politico-sindacale nel quale si innesta la norma oggetto di scrutinio di legittimità costituzionale, ed il suo chiaro obbiettivo di limitazione della contrattazione non rappresentativa.
 
Tuttavia, sul piano tecnico-giuridico, la parte motiva della decisione suscita non lievi elementi di perplessità. Si deve notare, invero, che l’esclusione dell’assegnazione di efficacia erga omnes ai contratti menzionati dalla legge appare più affermata che motivata dalla Corte. In tal senso, se anche l’art. 7 comma 4, del d.l. n. 248 del 2007 costituisse «parametro esterno di commisurazione» del trattamento economico da corrispondere al socio lavoratore, il problema dell’estensione erga omnes, e cioè a tutti i datori di lavoro e ai lavoratori anche non iscritti alle associazioni comparativamente più rappresentative, dei contenuti economici della contrattazione ivi prevista non sarebbe perciò risolto, ma francamente solo aggirato. Non v’è dubbio, infatti, che il trattamento economico contemplato dalla norma esaminata dalla Consulta si impone a tutti gli appartenenti alla categoria ai quali il contratto si riferisce, esattamente come prevede l’art. 39, comma 4, Cost.. E si dà il caso che, a tacer d’altro, i sindacati comparativamente più rappresentativi – formula, peraltro, mai specificata dalla legge – non possano identificarsi con i sindacati registrati di cui al precetto costituzionale.  In un famoso precedente (la sentenza n. 106 del 1962), la Corte aveva stabilito, con parole chiare ed inequivoche, che «Una legge, la quale cercasse di conseguire questo medesimo risultato della dilatazione ed estensione, che è una tendenza propria della natura del contratto collettivo, a tutti gli appartenenti alla categoria alla quale il contratto si riferisce, in maniera diversa da quella stabilita dal precetto costituzionale, sarebbe palesemente illegittima.»
 
Come la dottrina più avvertita ha osservato, la Corte in tale passaggio argomentativo evidenzia il “risultato” cui la legge tende, come a dire che non rilevano gli accorgimenti, più o meno celati, del legislatore per evitare pronunce d’illegittimità costituzionale di leggi che prevedano contrattazione collettiva con effetti sostanzialmente erga omnes. Bisogna, peraltro, prendere atto che la giurisprudenza della Consulta è mutata nel tempo e non è arduo rinvenire molte altre sentenze che, con motivazioni molto discusse in dottrina, hanno ritenuto legittime disposizioni che miravano verosimilmente al “risultato” dell’efficacia erga omnes della contrattazione collettiva (cfr., tra le altre, sentenze 30 giugno 1994, n. 368, e 18 ottobre 1996, n. 344). Non sembra un caso che, nella stessa sentenza in commento, la Consulta definisca «risalente» la citata decisione 106/1962, quasi a voler sottolineare l’anacronismo non solo della propria pregressa giurisprudenza, ma anche dell’art. 39, seconda parte, Cost.. In altri termini, la Corte sembra sostituirsi ad un legislatore doppiamente inerte, il quale – salvo vaghi annunci politici – non appare interessato ad attuare l’art. 39 cit. né a modificarlo o abrogarlo. Da questo punto di vista, non è scontato che l’accomodante orientamento della Corte Costituzionale possa contribuire a farlo desistere da tale passività.
 

Carmine Santoro

Scuola di dottorato in Formazione della persona e mercato del lavoro

ADAPT, Università degli Studi di Bergamo

 @carminesantoro

 
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