In caso di aziende sequestrate o confiscate cosa succede ai lavoratori?

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Bollettino ADAPT 23 gennaio 2023, n. 3 
 
Quali sono le sorti dei lavoratori di un’azienda sequestrata? Qual è la strada percorsa dal legislatore? Si predilige un approccio repressivo e di interruzione dell’attività economica dell’impresa oppure uno ispirato alla continuità occupazionale?
 
Differenza tra sequestro e confisca
 
Prima di fornire una risposta agli interrogativi riportati occorre chiarire la differenza tra sequestro e confisca. Questa consiste nella provvisorietà o definitività della misura. La prima, infatti, è una misura cautelare provvisoria, che si distingue a sua volta in sequestro penale preventivo impeditivo (ex art. 321 c.p.p.) o in sequestro penale preventivo strumentale alla confisca (art. 240-bis c.p.). A seguito dell’accertamento giudiziale diviene, dunque, una misura ablativa definitiva, la confisca.
 
Il sistema della confisca interviene così a seguito di un procedimento penale di condanna o di patteggiamento caratterizzato da un approccio repressivo volto a colpire ex post i comportamenti illeciti e la commissione di reati. Sequestro e confisca seguono, in tale procedimento, le norme processuali penali e la confisca definitiva si concretizza solo dopo la decisione del Giudice di terzo grado in Corte di Cassazione.
 
Esiste, altresì, il sistema di confisca cautelare di prevenzione patrimoniale incentrato sul ripristino della legalità̀ attraverso un attacco dei benefici economici acquisiti con la realizzazione di reati, che prescinde dalla condanna della persona a cui il bene o il provento viene confiscato, ideato per fronteggiare il fenomeno senza rimanere ancorati all’iter penale. Con il procedimento cautelare è possibile procedere alla confisca per alcune categorie di reati e di persone a prescindere dal procedimento penale in itinere o dalla condanna.
 
Cosa accade una volta che un’azienda è stata confiscata o sequestrata
 
Per quanto concerne la fase gestionale, il d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, c.d. “Codice antimafia”, stabilisce all’articolo 41 che, fin dal provvedimento di sequestro, occorre procedere ad una “dettagliata analisi” delle prospettive di continuità̀ aziendale, fornendo all’amministratore giudiziario i criteri e i parametri sui quali fondare tale valutazione, tra i quali è stato opportunamente inserito anche quello costituito dagli “oneri correlati al processo di legalizzazione dell’azienda”. In tale cornice, assume una valenza essenziale l’udienza camerale disciplinata dal comma 1-sexies del citato articolo 41, nel cui ambito il Tribunale è chiamato a esaminare, con la partecipazione dei vari soggetti interessati, ed eventualmente ad approvare il programma di prosecuzione o di ripresa dell’attività̀ aziendale presentato dagli amministratori giudiziari. Tale momento rappresenta uno dei passaggi più̀ delicati e complessi dell’attività̀ di gestione di aziende sottoposte a sequestro, in quanto è in tale sede che dovrebbe prefigurarsi ed essere tratteggiato l’eventuale percorso di recupero e di reimmissione nell’economia legale dell’impresa colpita dalla misura ablatoria.
 
Per le imprese confiscate il legislatore ha privilegiato l’ipotesi di prosecuzione dell’attività̀ aziendale, tutelando in questo modo anche il mantenimento dei livelli occupazionali.
 
L’obiettivo di favorire la continuità̀ e lo sviluppo duraturo dell’impresa è, peraltro, già previsto nel procedimento di sequestro, nel quale l’amministratore giudiziario oltre a custodire e conservare i beni, ha il compito di amministrarli anche al fine di incrementarne, ove possibile, la redditività. Nel procedimento di destinazione tale obiettivo appare ancora più evidente con l’introduzione delle ipotesi di vendita, affitto a titolo oneroso o, proprio al fine di garantire la “funzionalità duratura dell’impresa”, affitto a titolo gratuito, nel caso in cui la gestione possa essere affidata ad una costituenda cooperativa di lavoratori dipendenti dell’azienda stessa. E solo nel caso in cui non sia possibile proseguire l’attività aziendale, in ultima ratio è prevista la liquidazione.
 
A livello normativo, inoltre, nel Codice antimafia sono state via via inserite disposizioni finalizzate a dare concreti strumenti di sostegno all’azione di rilancio e di valorizzazione delle imprese sottoposte a sequestro e confisca, quali ad esempio gli articoli 41 bis e 41 quater.
 
La fase valutativa: esistono i presupposti per consentire una continuità aziendale?
 
La necessità di riportare in bonis l’impresa per istradarla verso le due altre possibili destinazioni previste dal Codice antimafia – la vendita e l’affitto -, si pone, dunque, esclusivamente per quei soggetti economici che, in considerazione del numero dei dipendenti, del valore del fatturato e della tipologia dell’attività̀, presentino elementi di tale vitalità̀ da far desumere serie e concrete prospettive di prosecuzione dell’attività̀ produttiva.
 
Per questo motivo, diventa fondamentale la verifica iniziale sulle prospettive di continuità̀ dell’azienda, ossia conoscere con tempestività̀ quali reali possibilità̀ sussistano, così da valutare non solo se l’azienda sia in grado di proseguire l’attività̀, ma se sia anche capace di farlo senza più connessioni e collegamenti con la criminalità̀ organizzata.
 
In questa attività di valutazione un ruolo centrale è sicuramente rivestito dall’amministratore giudiziario che è tenuto ad allegare alla proposta di prosecuzione o di ripresa dell’attività l’elenco nominativo delle persone che risultano prestare o aver prestato attività lavorativa in favore dell’impresa, con la relativa specificazione della natura dei rapporti di lavoro esistenti. L’amministratore dovrà, inoltre, specificare la presenza o meno delle organizzazioni sindacali in azienda e accogliere loro eventuali proposte. Alla luce poi del quadro così ricostruito sull’effettiva situazione dell’azienda, egli dovrà trasmettere il proprio parere al giudice delegato (art. 41 co. 1-ter d.lgs. n. 159/2011).
 
Cosa succede se viene scelta la strada del programma di prosecuzione
 
Qui subentrano oltre all’amministratore giudiziario, una pluralità di attori che sono chiamati ad intervenire per favorire una conversione verso la legalità da parte della suddetta azienda al fine di un suo corretto collocamento nel mercato. Si tratta dei tavoli provinciali permanenti, istituti presso le prefetture, chiamati a creare le condizioni funzionali per sviluppare un progetto che permetta di sperimentare operativamente un modello di governance che veda non solo il coinvolgimento di più soggetti istituzionali, ma che permetta anche il superamento delle criticità dovute al contesto nel quale l’azienda si inserisce. Sarà possibile ricevere anche l’ausilio delle Camere di Commercio. L’attività, inoltre, di ripristino della legalità potrebbe essere condotta in sinergia con l’Agenzia nazionale, che a seguito della sua circolare del 12 giugno 2020, n. 2, si è rivolta ai coadiutori e ai rappresentanti legali delle società, per favorire un collegamento sinergico tra imprese, società sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata ai sensi del codice antimafia.
 
Quali sono gli strumenti di supporto che vengono messi a disposizione dell’impresa, a fronte dei costi di legalizzazione?
 
Dal punto di vista dei lavoratori, in caso di prosecuzione del rapporto di lavoro, si segnala l’art. 1 del d.lgs. 18 maggio 2018, n.  72, il quale prevede che in assenza della possibilità di fruire dei trattamenti previsti dal d.lgs. n.148/2015 per i dipendenti di aziende sequestrate o confiscate sottoposte ad amministrazione straordinaria, a condizione però che sia stato già approvato il programma di prosecuzione o ripresa dell’attività e fino alla loro assegnazione o destinazione, viene previsto che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, possa concedere su richiesta dell’amministrazione giudiziaria e previa autorizzazione scritta del giudice delegato un trattamento di sostegno al reddito pari  al  trattamento  straordinario  di   integrazione salariale, per la durata  massima  complessiva  di  dodici  mesi  nel triennio, con aggiunta anche del riconoscimento della contribuzione figurativa durante detto periodo.
 
Il comma 5 della medesima disposizione individua poi i casi di esclusione della concessione di detto trattamento, si tratta di condizioni soggettive che rendono i lavoratori inidonei a beneficiare del trattamento di sostegno perlopiù in virtù di una loro condanna per la commissione di alcuni reati o per il collegamento con soggetti condannati.
 
Nelle ipotesi, invece,  di cessazione del rapporto di lavoro per  gli  anni  2018,  2019  e  2020,  ai  lavoratori  di   cui all’articolo 1, comma  2, che non hanno i  requisiti  per accedere  alla  Nuova  prestazione  di  Assicurazione   Sociale   per l’Impiego – NASpI, l’INPS concede, su  richiesta  dell’amministratore giudiziario o dell’Agenzia, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, per la durata di quattro mesi, un’indennità mensile, priva di copertura figurativa, pari alla metà dell’importo massimo mensile della NASpI.
 
Inoltre, con circolare INPS 17 febbraio 2021, n. 29 i trattamenti sopraindicati risultano prorogati per il triennio 2021-2023.
 
Aziende confiscate e regolarità contributiva: alcune precisazioni dell’INPS
 
L’INPS è intervenuta con messaggio del 20 giugno 2019, n. 2326 in cui afferma che:  “Il legislatore, al fine di consentire alle imprese sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria la prosecuzione dell’attività ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva, rilevino esclusivamente gli obblighi contributivi relativi all’arco temporale successivo alla data di approvazione del programma di prosecuzione o di ripresa dell’attività dell’impresa sequestrata e confiscata di cui all’articolo 41 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”.
 
Pertanto, una volta accertata l’intervenuta approvazione del citato programma, la verifica della regolarità contributiva per le aziende sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria avverrà esclusivamente con riguardo agli obblighi contributivi che sono maturati successivamente alla data di approvazione.
 
Conclusioni
 
Come si evince dalla ricostruzione appena compiuta, il legislatore ha cercato di prediligere, ove possibile, la strada volta ad una continuità aziendale, a condizione che però vi siano reali e concrete possibilità di prosecuzione dell’attività a fronte di una rilevata vitalità dell’azienda.
 
Un’ulteriore conferma, dell’obiettivo di tutela e supporto verso i lavoratori, ci proviene anche dalla circolare dell’INPS del 17 settembre 2020, n. 103, che con riguardo al Fondo di Garanzia, ne legittima il suo intervento anche a favore dei lavoratori dipendenti di aziende sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata, laddove il datore sia stato sottoposto a misure di prevenzione.
 
Cecilia Catalano

Scuola di dottorato in Apprendimento e innovazione nei contesti sociali e di lavoro
ADAPT, Università degli Studi di Siena

@ceci_catalano

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