Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non è più protetto dal regime di stabilità. Quindi, per i diritti non prescritti all’entrata in vigore della l. n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre dalla fine del rapporto di lavoro

Mercato del lavoro

| di Bollettino ADAPT

Corte di Cassazione, sentenza 20 ottobre 2022, n. 30957