Il diritto d’accesso all’invalidità permanente per i disabili: dalla giurisprudenza spagnola un passo in avanti verso la non discriminazione

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Bollettino ADAPT 26 aprile 2023, n. 16
 
È di qualche giorno fa un’interessante sentenza del Tribunale della Corte Costituzionale spagnola (Sala Primera del Tribunal Constitucional, Sentencia 21/2023, de 27 de marzo) che si è pronunciata in merito al mancato riconoscimento, da parte della Corte Suprema di Cassazione, della condizione di invalidità permanente della ricorrente, la quale lamentava, in tal senso, la violazione del diritto alla non discriminazione in ragione di una disabilità.

 
La Corte Suprema spagnola, la cui pronuncia è stata oggetto di ricorso innanzi alla Corte Costituzionale, così come anche il giudice di prima istanza, avevano fondato la propria decisione sul fatto che non potesse accedere all’indennità per invalidità permanente colui che – ed era questo il caso della ricorrente – avesse volontariamente optato per il pensionamento anticipato proprio in ragione di una disabilità, nel caso di specie, una cecità di percentuale superiore al 65%.
 
La ricorrente adduceva di aver semplicemente usufruito della possibilità concessa dalla legge (art. 206 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social) di anticipare il pensionamento in ragione dello sforzo e dell’onerosità che comporta il fatto di lavorare con una capacità visiva molto ridotta, ritenendo, di conseguenza, che la decisione adottata dalla cassazione comportasse una violazione del proprio diritto alla parità di trattamento.
 
Avallerebbe, peraltro, le argomentazioni della ricorrente il fatto che detto diniego andrebbe a collidere con la giurisprudenza della stessa Corte Suprema, la quale in più occasioni ha sì vietato l’accesso all’invalidità permanente, ma solo ove il richiedente avesse già raggiunto l’età pensionabile (si veda, per tutte, la sentenza del Tribunal Supremo del 29 giugno 2020, n. 541/2020). E non solo in molti di questi casi l’Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) non ha interposto ricorso avverso tali decisioni, ma vi sarebbero anche diverse sentenze, dettate da alcuni Tribunali Superiori di Giustizia i quali si sarebbero pronunciati in maniera favorevole all’invalidità permanente con riferimento a persone affette da cecità e in situazione di prepensionamento in ragione della disabilità.
 
A ciò si aggiunga che in un caso pressoché identico, la Corte Costituzionale (Pleno del Tribunal Constitucional, Sentencia 172/2021 de 7 de octubre) già si era pronunciata nei termini del riconoscimento di una discriminazione non giustificata ai danni delle persone affette da disabilità, giacché, seguendo il criterio interpretativo oggetto di ricorso, chiunque si trovi in situazione di pensionamento anticipato avrebbe diritto ad accedere all’invalidità permanente sino al raggiungimento dell’età pensionabile, ad esclusione, però, di chi quell’anticipo lo avesse ottenuto proprio in ragione della propria disabilità, venendosi così a creare una diversità di trattamento che di certo non era nelle intenzioni del legislatore, in quanto priva di alcuna giustificazione oggettiva o ragionevole.
 
E sulla stessa linea si colloca anche la più recente sentenza della Corte Costituzionale (Sala Primera del Tribunal Constitucional, sentencia 5/2022, de 24 de enero) in cui si sottolinea come il quadro normativo internazionale (la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità sottoscritta a New York il 13 dicembre 2006, l’art. 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e gli articoli 21 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea) ed interno (articoli 49 e 50 in combinato disposto con gli articoli 9.2 e 10.1, tutti della Costituzione spagnola, cui si unisce, a livello legislativo, Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley general de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social), si basino, da un lato, sull’obiettivo di garantire la reale ed effettiva uguaglianza delle persone con disabilità in tutti gli ambiti della vita, compatibilmente con la loro condizione, e dall’altro, sulla lotta contro ogni forma di discriminazione.
 
L’obiettivo di assicurare il più pieno godimento dei diritti in condizioni di parità con il resto dei cittadini, richiede, in determinati casi, l’adozione di “misure di azione positiva”, tra le quali certamente può farsi rientrare la regolazione del pensionamento anticipato in ragione di una disabilità di cui all’articolo 206 bis della Ley General de la Seguridad Social. Ed è evidente che una misura pensata come positiva non possa finire per ritorcersi contro gli stessi soggetti in favore dei quali era stata creata, dando luogo ad una discriminazione negativa e del tutto contrastante rispetto alla finalità per le quali era stata creata.
 
Con riferimento alle diverse modalità di pensionamento anticipato contemplate dalla legge, la Corte Costituzionale, ancora una volta nella sentenza 172/2021, osserva altresì come il legislatore, nell’esercizio legittimo della sua libertà di configurazione del sistema, abbia stabilito come unico requisito quello di una determinata età per accedere all’invalidità permanente, ragion per cui la situazione di pensionamento anticipato non dovrebbe risultare in alcun modo ostativa di tale riconoscimento, al pari delle cause che a quel pensionamento anticipato avevano condotto.

 
Ribadendo la stessa linea argomentativa, la Corte Costituzionale, anche nel caso in questione, ha dunque concluso per la totale assenza di giustificazione nella distinzione tra le varie situazioni di pensionamento anticipato, essendo chiara la legge nel richiedere un unico requisito per l’accesso all’invalidità permanente, quello dell’età di cui all’articolo 195.1, comma 2 della Ley General de la Seguridad Social. E questo principio vale, secondo la Corte, a maggior ragione, nel caso di specie, in cui la ricorrente ha avanzato la propria pretesa in risposta alle circostanze fisiche della stessa, che richiedono l’assistenza di una terza persona per garantire l’esercizio delle libertà e dei propri più elementari diritti su un piano di parità con il resto dei cittadini, in coerenza con i principi e i valori che ispirano la normativa nazionale e internazionale in materia di disabilità.
 
L’interpretazione delle delibere impugnate, di conseguenza, a parere della Corte, viola i principi costituzionali nel momento in cui genera una discriminazione ingiustificata ai danni della ricorrente disabile. Accogliere quell’interpretazione, difatti, significherebbe avallare il paradosso secondo cui chiunque si trovi in situazione di prepensionamento avrebbe diritto ad accedere ad una prestazione per invalidità permanente, fatta eccezione per le persone con disabilità, pur in possesso dell’unico requisito richiesto dalla normativa, ovvero il raggiungimento di una determinata età. Tale situazione determinerebbe una disparità di trattamento non prevista dalla norma e priva di obiettiva e ragionevole giustificazione, giacché derivante esclusivamente dal fatto di aver optato per il pensionamento anticipato proprio a causa di una disabilità.
 
Lavinia Serrani

Ricercatrice ADAPT

Responsabile Area Ispanofona

@LaviniaSerrani

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