Il committente non può limitarsi a “confidare” che l’appaltatore abbia idoneità tecnica per procedere ai lavori sulla base dell’accettazione dell’incarico: è tenuto a controllare adeguatezza dell’appaltatore rispetto alla pericolosità dell’opera commissionata

Corte di Cassazione, sentenza 19 ottobre 2021, n. 38423

Il committente non può limitarsi a “confidare” che l’appaltatore abbia idoneità tecnica per procedere ai lavori sulla base dell’accettazione dell’incarico: è tenuto a controllare adeguatezza dell’appaltatore rispetto alla pericolosità dell’opera commissionata