Il cambio appalto non è trasferimento d’azienda se sussiste discontinuità*
| di Giada Benincasa
La sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 4260 del 12 gennaio 2026 interviene su uno dei nodi centrali del diritto del lavoro degli appalti, chiarendo i confini tra cambio di appalto e trasferimento d’azienda o di ramo. Ed invero, la diversa intensità delle tutele riconosciute ai lavoratori (continuità automatica del rapporto, conservazione dell’anzianità, divieto di licenziamento, responsabilità solidale per i crediti maturati, ecc.) dipende non tanto dalle qualificazioni formali adottate dalle parti, ma dalla verifica in concreto dell’assetto organizzativo e produttivo dell’impresa subentrante, con la conseguenza che, nei cambi di appalto, l’applicazione dell’art. 29, comma 3, del d.lgs. 276/2003 non è mai automatica potendo emergere, nei fatti, un trasferimento di azienda o di ramo soggetto all’art. 2112 c.c.
Nel confermare la decisione di primo grado, la Corte si allinea in modo esplicito alla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 24 ottobre 2024, n. 27607), offrendo chiarimenti di particolare interesse su tre profili chiave.
In primo luogo, la Corte ribadisce che, alla luce dell’attuale formulazione dell’art. 29, comma 3, del d.lgs. 276/2003 (come modificato dalla legge n. 122/2016), l’esclusione del regime del trasferimento d’azienda non opera automaticamente in presenza di un cambio di appalto con riassorbimento del personale. L’inapplicabilità dell’art. 2112 c.c. è subordinata alla ricorrenza congiunta di due elementi sostanziali: da un lato, la presenza in capo al nuovo appaltatore di una propria struttura organizzativa e produttiva, autonoma rispetto al solo gruppo di lavoratori assorbiti; dall’altro, la sussistenza di elementi di discontinuità tali da determinare una specifica identità di impresa, idonei a interrompere il nesso funzionale di interdipendenza e complementarietà tra i fattori della produzione che caratterizzavano l’organizzazione precedente. In tale prospettiva, l’autonoma organizzazione imprenditoriale dovrebbe emergere, in concreto, da indici quali: la presenza di personale proprio ulteriore rispetto a quello già impiegato nell’appalto; la diversità di sede e di orario di svolgimento della prestazione; l’utilizzo di beni strumentali e attrezzature proprie, idonei a incidere sui tempi di esecuzione, sulla qualità e sulle modalità del servizio reso. Si tratta, dunque, di una valutazione eminentemente sostanziale, che non può essere aggirata mediante il mero richiamo a pattuizioni formali o a clausole contrattuali.
Il secondo profilo messo in luce dalla Corte attiene al piano probatorio. La sentenza afferma che la disciplina vigente determina un’inversione dell’onere della prova in ordine alla configurabilità del trasferimento d’azienda. In altri termini, spetta alla parte che nega l’applicabilità dell’art. 2112 c.c. – normalmente l’imprenditore subentrante – dimostrare la sussistenza degli elementi di discontinuità organizzativa e produttiva.
Da ultimo, la Corte esclude in modo netto che i CCNL possano esercitare una funzione derogatoria rispetto alla disciplina del trasferimento d’azienda. Né la normativa nazionale né quella europea attribuiscono alla contrattazione collettiva il potere di escludere l’applicazione dell’art. 2112 c.c. in presenza dei relativi presupposti. Di conseguenza, non può trovare accoglimento una tesi difensiva fondata sulla massima valorizzazione dell’autonomia negoziale, quando essa si traduca in un’elusione delle tutele inderogabili previste dall’ordinamento e dal diritto dell’Unione. Il richiamo alla direttiva 2001/23/CE rafforza ulteriormente questo approccio, imponendo una lettura conforme e sostanziale delle fattispecie di successione negli appalti.
Bollettino ADAPT 23 febbraio 2026, n. 7
Giada Benincasa
Vice-Presidente della Commissione di certificazione DEAL dell’Università di Modena e Reggio Emilia
@BenincasaGiada
*Articolo pubblicato anche su NT+ Lavoro Norme & Tributi Plus il 19 febbraio 2026
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