FSAP: arrivano le prime indicazioni operative

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Bollettino ADAPT 18 ottobre 2021, n. 36

 

Il Fondo di solidarietà per le attività professionali (FSAP) è stato istituito con il Decreto del Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze il 27 dicembre 2019 e reso operativo il 20 maggio 2021. Il decreto interministeriale ha recepito  l’Accordo sindacale stipulato in data 3 ottobre 2017 tra Confprofessioni e le organizzazioni sindacali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs, con cui le parti sociali hanno manifestato la volontà di costituire il Fondo di solidarietà bilaterale per il settore delle attività professionali presso l’INPS (cfr. A. Zoppo, Un ulteriore passo verso l’universalizzazione delle tutele: il Fondo di solidarietà bilaterale per attività professionali, Bollettino ADAPT 9 marzo 2020, n. 10).

 

Possono aderire al Fondo i datori di lavoro del settore attività professionali che occupano mediamente più di 3 dipendenti e che sono ricompresi nei codici ATECO indicati all’allegato 2 della circolare INPS n. 77 del 2021 attraverso la quale l’Istituto ha reso operative le regole per la contribuzione e il finanziamento del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali tramite flusso Uniemens (cfr. V. Marini, A. Zoppo, Prime indicazioni per il neo-costituito Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali, Bollettino ADAPT 14 giugno 2021, n. 23). Il successivo messaggio Inps n. 2265 dell’11 giugno 2021 ha previsto una dilazione dei termini di versamento della contribuzione ordinaria pari allo 0,45%, nel caso in cui i datori di lavoro (tra più di tre e cinque dipendenti) non riuscissero ad assolvere l’obbligo contributivo relativo alla mensilità di maggio 2021, dando così facoltà di inserire l’importo dovuto per il mese di maggio 2021 sulle denunce di competenza giugno o luglio 2021.

 

Il Fondo eroga ai lavoratori le prestazioni di assegno ordinario per le causali previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria e straordinaria (secondo quanto previsto dal d.lgs. n.148/2015) e la prestazione di assegno ordinario con causale Covid-19 secondo le disposizioni previste dalla normativa emergenziale. Ed è proprio da questa transizione e dalla sovrapposizione tra normativa ordinaria in materia di integrazioni salariali e normativa emergenziale che possono sorgere criticità in merito alla richiesta di assegni ordinari o assegni con causale Covid-19.

 

Il messaggio Inps n.3240 del 28 settembre 2021 ha individuato le date per la presentazione delle prime domande di assegno ordinario ex art. 30 del d.lgs. n. 148/2015 e di assegno ordinario con causale Covid-19. L’art. 30, comma 2, del d.lgs. 148/2015 ha previsto che la domanda di accesso all’assegno ordinario debba essere presentata alla struttura Inps territorialmente competente non prima di 30 giorni e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

 

Essendo stata perfezionata l’operatività del FSAP in data 20 maggio con la nomina del comitato amministratore, le domande possono essere presentate entro 15 giorni dalla data d’inizio delle sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa e, pertanto, le prestazioni di assegno ordinario sono riconosciute per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa intervenuti a decorrere dal 5 maggio 2021. Il messaggio Inps n.3240 del 28 settembre 2021, con la finalità di consentire ai datori di lavoro di presentare le domande nel rispetto dei termini, ha stabilito che il periodo intercorrente tra la data del 5 maggio 2021 e il 28 settembre (data di pubblicazione del messaggio Inps n. 3240/2021) fosse neutralizzato.

 

In questo modo, per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa intervenuti nel periodo c.d. neutralizzato, la decorrenza dei 15 giorni utili per la presentazione della domanda di assegno ordinario è la data di pubblicazione del messaggio (28 settembre 2021). Le domande devono perciò essere presentate entro la data del 13 ottobre 2021.

 

Sinteticamente possiamo dire che, con riferimento all’assegno ordinario non Covid-19:

a) per sospensioni avvenute fino al 4 maggio 2021 àle strutture da 6 dipendenti in su possono fare richiesta di assegno ordinario FIS con causale Covid-19 secondo le regole del d.lgs. 148/2015;

b) per sospensioni intervenute dal 5 maggio al 28 settembre 2021à le strutture dai 4 dipendenti in su possono richiedere assegno ordinario FSAP con domanda da presentarsi entro il 13/10/2021.

c) sospensioni intervenute dal 29 settembre 2021à le strutture da 4 dipendenti in su possono richiedere assegno ordinario FSAP con domanda da presentarsi entro i 15 giorni dalla sospensione.

 

 Per quanto riguarda le modalità di accesso agli ammortizzatori Covid-19:

a) per sospensioni intervenute fino al 4 maggio 2021 à le strutture fino a 5 dipendenti possono continuare ad accedere alla CIGD fino al termine ultimo individuato dalla normativa emergenziale, e cioè il 31 dicembre 2021; quelle dai 6 dipendenti in su, potranno richiedere l’assegno ordinario FIS con causale Covid-19

b) per sospensioni intervenute dal 5 maggio al 28 settembre 2021 relativamente a per strutture sino a 5 dipendenti, è prevista la CIG in deroga; per strutture da 6 dipendenti in su, è possibile fare richiesta dell’assegno ordinario FIS con causale Covid-19 da presentarsi entro la fine del mese successivo l’inizio della sospensione/riduzione con segnalazione all’INPS che si tratta di domanda riferita a FSAP

c) sospensioni intervenute dal 29 settembre 2021àStrutture sino a 3 dipendenti: CIG in deroga; per strutture dai 4 dipendenti in su, vi è invece l’assegno ordinario FSAP Covid 19 con domanda da presentarsi entro la fine del mese successivo l’inizio della sospensione/riduzione.

 

A differenza di quanto previsto per la normativa emergenziale (Assegno con causale Covid-19 per datori di lavoro dai 6 dipendenti in su e CIGD per datori di lavoro con meno di 5 dipendenti) e, come stabilito dell’art. 8 del Decreto Interministeriale n.104125 del 27 dicembre 2019, istitutivo del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali, la procedura di accesso alle prestazioni del Fondo, prevede che nei casi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa il datore di lavoro è tenuto a comunicare preventivamente alle articolazioni territoriali e nazionali di Confprofessioni, Filcams, Fisascat e Uiltucs le cause di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, l’entità, la durata prevedibile e il numero di lavoratori interessati.

 

Come annunciato dall’INPS sia nel messaggio n. 3240/2021 sia nella circolare n.77/2021 si attendono ora una nuova indicazioni con cui sarà illustrata nello specifico la disciplina della prestazione.

 

Andrea Zoppo

Scuola di dottorato in Apprendimento e innovazione nei contesti sociali e di lavoro

ADAPT, Università degli Studi di Siena

@AndreaZoppo

 

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