Corte di Cassazione, ordinanza 15 giugno 2026, n. 19954 – Una disposizione di un contratto collettivo di lavoro (nella specie, art. 55 CCNL Logistica, Trasporto, Merci e Spedizione), ancorché anteriore al d.lgs. n. 81 del 2015 e che subordini la legittimità del termine alla sussistenza di specifiche causali, non condiziona la legittimità giuridica del contratto individuale in luogo della sopravvenuta normativa legale

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