Corte di Cassazione, ordinanza 1° dicembre 2025, n. 31312 – Se l’impresa, poco dopo il licenziamento di un lavoratore per g.m.o., affida a un lavoratore autonomo un ruolo che avrebbe potuto svolgere il dipendente licenziato si ha violazione dell’obbligo di repêchage e, dunque, il licenziamento è illegittimo

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