Corte d’Appello di Perugia, sentenza 1° aprile 2026, n. 33 – Ai fini della legittimità del licenziamento del lavoratore affetto da disabilità, non è sufficiente per il datore di lavoro dimostrare di non avere posti disponibili per la ricollocazione, come se si trattasse di un ordinario repêchage, incombendo su di esso l’onere di allegare e dimostrare di aver cercato di adottare, in positivo, delle misure organizzative ragionevoli idonee a consentire lo svolgimento di un’attività lavorativa, altrimenti preclusa
| Corte d'Appello di Perugia
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