Corte d’Appello di Bologna, sentenza 2 luglio 2026, n. 508 – In tema di risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni di fatto ex art. 26, comma 7-bis del d.lgs. n. 151/2015 (come modificato dalla L. n. 203/2024), la presunzione legale assoluta circa la volontà dimissionaria del lavoratore non opera e non consente l’attivazione della procedura di comunicazione all’Ispettorato del Lavoro ove l’assenza ingiustificata abbia avuto una durata inferiore al termine legale di quindici giorni lavorativi, in mancanza di una specifica disciplina introdotta sul punto dalla contrattazione collettiva di settore
| Corte d'Appello di Bologna
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