Consiglio di Stato, sentenza 19 giugno 2026 – È illegittimo il giudizio di equivalenza che consideri ammissibile l’impegno unilaterale dell’offerente di corrispondere un “superminimo” o un’indennità integrativa per azzerare il gap retributivo tra il CCNL applicato e il CCNL indicato nel bando di gara, poiché trattasi di una voce non stabilita dalle parti sociali e non idonea a garantire una stabile tutela ex ante ai lavoratori

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