Art. 14 del d.l. n. 145/2013: aumentano le sanzioni per contrastare il sommerso

Nel d.l. n. 145/2013, Interventi urgenti di avvio del piano “Destinazione Italia”,  per  il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l’internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015, pubblicato nella GU, n. 300 del 23 dicembre 2013, in vigore dal 24 dicembre 2013, sono illustrate una serie di disposizioni per implementare le attività di impresa e gli investimenti. Fra le disposizioni contenute, si sottolineano in particolare le seguenti: accordi fiscali con l’Agenzia delle entrate, più credito alle imprese, crediti di imposta per favorire gli investimenti nella ricerca, misure per l’internazionalizzazione, la digitalizzazione e agevolazioni alle p.m.i, nonché misure a sostegno della cooperazione, di nuove s.r.l e per il settore degli autotrasporti. A fronte di questo pacchetto sono state inserite anche una serie di misure per il potenziamento della vigilanza sul lavoro e la ridefinizione degli importi delle sanzioni per contrastare il lavoro nero e la violazione dei tempi di riposo giornaliero e settimanale.
 
In questa sede, rilevano particolarmente le disposizioni in materia di maxi sanzione contro il lavoro sommerso, nuove sanzioni in caso di sospensione dell’attività di impresa, sanzioni per la violazione dell’orario di lavoro e indicazioni per un maggior coordinamento nella vigilanza sul lavoro fra Ministero del lavoro ed enti pubblici non economici (Inps, Inail). Nel d.l. in esame si precisa inoltre che i maggiori introiti derivanti dall’incremento delle sanzioni sono destinati al miglioramento dell’efficacia dell’attività di vigilanza, nonché per attività di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza. Le maggiori somme devono altresì finanziare le spese di missione del personale ispettivo, in particolare le spese per l’utilizzo del mezzo proprio. Di seguito l’analisi dei principali incrementi sanzionatori introdotti.
 
Nuova maxi sanzione contro il lavoro nero. L’art. 14, comma 1, lettera a del d.l. n. 145/2013, prevede un aumento del 30% per la maxi sanzione, si prevede altresì la non diffidabilità della medesima sanzione. Per comprendere quale importo applicare, l’ispettore dovrà valutare se la violazione è cessata prima o dopo il 24 dicembre 2013. Per le condotte cessate prima, si applica la maxi sanzione previgente, ovvero da 1.500/12.000 euro + 150 euro di maggiorazione giornaliera; la fattispecie attenuata prevede invece una sanzione attenuata da 1.000/8.000 euro + 30 euro di maggiorazione giornaliera. Se invece la condotta è proseguita o iniziata dopo il 24 dicembre 2013, allora si applica la nuova maxi sanzione che prevede i seguenti importi: da 1.950/15.600 euro + 195 euro di maggiorazione e per l’ipotesi attenuata da euro 1.300/10.400 + 39 euro di maggiorazione giornaliera. Come al solito la base sanzionatoria varia in ragione del numero di lavoratori in nero rinvenuti, mentre il coefficiente moltiplicatore varia in funzione delle giornate di lavoro sommerso provate. Resta ferma l’applicazione della sanzione ridotta per entrambe le ipotesi (base ed attenuata) ai sensi dell’art. 16 della legge n. 689/1981, per cui l’importo delle sanzioni sarà pari a 3.900 euro per lavoratore + 65 euro di maggiorazione giornaliera (ipotesi base) e 2.600 euro per lavoratore + 13 euro di maggiorazione giornaliera (ipotesi attenuata). Ricordiamo che l’ipotesi attenuata si verifica nei casi in cui dopo un periodo di lavoro in nero il datore di lavoro ha provveduto alla regolarizzazione prima dell’accesso ispettivo. Non è più applicabile la misura ridottissima a seguito di diffida, dal momento che la nuova maxi sanzione non può più formare oggetto di diffida amministrativa a regolarizzare. Da ultimo va comunque ricordato che con Lettera circolare n. 22277 del 27 dicembre 2013, il Ministero del lavoro ha rinviato la notifica dei verbali con le nuove sanzioni dopo l’uscita della legge di conversione del d.l. in esame.
 
Implemento della sanzione in caso di sospensione dell’attività di impresa. Quanto alla nuova sanzione in caso di revoca della sospensione dell’attività di impresa, l’art. 14, comma 1, lettera a) del D.L. n. 145/2013, aumenta del 30% l’importo della sanzione medesima. La sospensione è oggi adottata in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza e se la percentuale di lavoratori in nero è pari o superiore al 20%. La sospensione potrà essere revocata dalla DTL a seguito di regolarizzazione dei lavoratori in nero, accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro in caso di violazioni afferenti la sicurezza, previo pagamento di una  somma pari a euro 1.950 nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare e euro 3.250 in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza. Si tenga presente che con Lettera circolare n. 22277 del 27 dicembre 2013, il Ministero del lavoro le sanzioni per la revoca della sospensione sono rese da subito operative.
 
Sanzioni per l’orario di lavoro. L’art. 14, comma 1, lettera b del d.l. n. 145/2013, stabilisce che gli importi delle sanzioni relative all’orario di lavoro sono moltiplicate per 10, salvo gli illeciti in materia di ferie. Le sanzioni riguardano il superamento dell’orario di lavoro settimanale medio di cui all’art. 4, comma 2 del d.lgs n. 66/2003 e il mancato riposto settimanale ex art. 9, comma 1 e giornaliero ex art. 7, comma 1 del medesimo d.lgs n. 66/2003.
Per il superamento dell’orario settimanale, avremo una sanzione da 1.000/ 7.500 euro fino a 5 lavoratori (anche per un solo periodo) e fino a 2 periodi di riferimento (anche solo per un lavoratore); da 4.000/15.000 euro da 6 a 10 lavoratori (anche per un solo periodo) e da 3 a 4 periodi di riferimento (anche solo per un lavoratore); da 10.000/50.000 euro da 11 lavoratori in su (anche per un solo periodo) e da 5 periodi di riferimento in su (anche solo per un lavoratore).
Per il mancato riposo giornaliero, invece la sanzione sarà da 500/1.500 euro fino a 5 lavoratori (anche per un solo periodo) e fino a 2 periodi di riferimento (anche solo per un lavoratore); da 3.000/10.000 euro da 6 a 10 lavoratori (anche per un solo periodo) e da 3 a 4 periodi di riferimento (anche solo per un lavoratore); infine da 9.000/15.000 da 11 lavoratori in su (anche per un solo periodo) e da 5 periodi di riferimento in su (anche solo per un lavoratore).
In caso di mancato riposo settimanale, la sanzione sarà da 1.000/7.500 euro fino a 5 lavoratori (anche per un solo periodo) e fino a 2 periodi (anche solo per un lavoratore); da 4.000/15.000 euro da 6 a 10 lavoratori (anche per un solo periodo) e da 3 a 4 periodi (anche solo per un lavoratore); sanzione da 10.000/50.000 euro da 11 lavoratori in su (anche per un solo periodo) e da 5 periodi in su (anche solo per un lavoratore). Come per la maxi sanzione anche per queste nuove sanzioni la Lettera circolare n. 22277 del 27 dicembre 2013 ha rinviato la notifica dei verbali con le nuove sanzioni dopo l’uscita della legge di conversione.
 
Maggior coordinamento ispettivo fra Ministero del lavoro, Inps ed Inail. L’art. 14, comma 1, lettera d del d.l. n. 145/2013 prevede inoltre una preventiva approvazione della programmazione delle verifiche ispettive da parte del Ministero del lavoro sia in sede centrale che territoriale. Questa misura mira all’eliminazione o quantomeno alla riduzione della duplicazione degli interventi ispettivi da parte dei tre organi deputati (Inail, Inps, Dtl), secondo taluni si tratterebbe di una prima fase di assorbimento delle funzioni ispettive di Inps e Inail in capo alle DTL con la creazione di un unico organo di vigilanza sul lavoro.
 
Annarita Caruso
Scuola internazionale di dottorato in Formazione della persona e mercato del lavoro
ADAPT-CQIA, Università degli Studi di Bergamo
@Annarita_Caruso
 
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