Il tempo che un lavoratore dedica agli spostamenti, anche al fuori del suo orario di lavoro abituale, verso e da un luogo di lavoro stabilito dal suo datore di lavoro, diverso dal suo luogo di lavoro fisso o abituale, al fine di esercitarvi la sua attività o le sue funzioni conformemente alle istruzioni del suo datore di lavoro, deve essere considerato come «orario di lavoro», ai sensi di tale disposizione
| Corte di Giustizia
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