Nell’ambito di uno stage o di un contratto di apprendistato professionalizzante, l’assenza di un effettivo apporto formativo – teorico e pratico – e lo svolgimento di mansioni ordinarie o comunque prive di un reale addestramento e di affiancamento tutoriale determinano la nullità dei relativi contratti per deviazione dalla causa tipica, con conseguente conversione del rapporto in un ordinario contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato fin dall’origine
| Tribunale di Milano
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