Ai fini della costituzione della RSA di cui all’art. 19 St. Lav., è necessario che il sindacato sia comparativamente più rappresentativo a livello nazionale nell’ambito del settore in cui i lavoratori interessati operano, della categoria professionale e, coerentemente con l’art. 2070 c.c., per l’individuazione della categoria si deve far riferimento all’attività esercitata dall’impresa, nonché alla dimensione e alla natura giuridica del datore di lavoro

Archivio

| Tribunale di Civitavecchia