La sospensione cautelare del dipendente sottoposto a procedimento penale ha natura provvisoria e trova giustificazione unicamente in esigenze cautelari. Ne consegue che, qualora all’esito del procedimento penale e del successivo giudizio disciplinare la sanzione risulti insussistente o sia irrogata in misura ed entità tali da non giustificare il periodo di sospensione sofferto, il lavoratore ha diritto alla retribuzione per il periodo eccedente
| Corte di Cassazione
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