Tribunale di Messina, sentenza 10 giugno 2026, n. 1138 – I messaggi “WhatsApp” e le e-mail rientrano tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche ex art. 2712 c.c. e formano piena prova dei fatti rappresentati se la parte contro cui sono prodotti non ne disconosce la conformità; a tal fine, per superare l’efficacia probatoria delle riproduzioni fotografiche (screenshot) estratte da una chat privata relative ai turni di servizio, non è sufficiente una contestazione generica sulla loro modificabilità o utilizzabilità processuale, ma occorre un disconoscimento specifico che indichi il reale contenuto dell’originale difforme

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