Corte di Cassazione, ordinanza 18 luglio 2026, n. 23479 – In caso di recesso unilaterale da un contratto collettivo aziendale a tempo indeterminato, le sue clausole smettono di produrre effetti e non entrano automaticamente nei contratti di lavoro individuali preesistenti. Pertanto, il lavoratore non conserva i benefici previsti dal vecchio accordo, a meno che il suo contratto individuale non li abbia espressamente recepiti e bloccati in modo fisso (rinvio c.d. “statico”)
| di Bollettino ADAPT
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